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Quando manca il consenso informato.

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  • Quando manca il consenso informato.
La diagnosi errata del medico. Quando scatta il diritto al risarcimento del danno.
24 Maggio 2025
Gli haters sono una fonte di reddito e non lo sanno.
29 Maggio 2025
Pubblicato da Igino Cappelli 29 Maggio 2025
Categorie
  • Responsabilità medico / sanitaria
Tag
  • autodeterminazione
  • avvocato risarcimento danni
  • consenso informato
  • danno medico
  • diritto alla salute
  • giurisprudenza consenso informato
  • intervento chirurgico
  • lesione da intervento
  • paziente non informato
  • responsabilità sanitaria
  • risarcimento
  • tutela legale

Per capire meglio di cosa si parla, è opportuno partire da un esempio:

Marco, 42 anni, si sottopone a un intervento chirurgico per la rimozione di un linfonodo al collo. L’operazione riesce dal punto di vista tecnico, ma al risveglio Marco non riesce più a muovere correttamente una parte del collo e della spalla. Ha subito una paresi del muscolo sternocleidomastoideo dovuta a una lesione del nervo accessorio. Quando chiede spiegazioni, scopre che questa conseguenza era un rischio noto dell’intervento, ma nessuno gliene aveva parlato e non era indicata tra le complicanze postoperatorie nel modulo che aveva letto e sottoscritto.

Marco può ottenere un risarcimento?

Secondo la Corte di Cassazione, nessun trattamento sanitario può essere effettuato senza il consenso libero e informato del paziente, salvo i casi espressamente previsti dalla legge (urgenze, trattamenti obbligatori).

Ora, come sempre, se parlo di un argomento è perchè ho maturato esperienza in merito e lo conosco bene, quindi per contattarmi trovi tutte le istruzioni in fondo all’articolo.

Inoltre, hai la possibilità di conoscere le stesse cose, ascoltando l’episodio del mio podcast Better Call Igino, che linko qui sotto.

 

Tornando al caso di Marco, la Corte ha più volte chiarito che non basta la firma su un modulo: il consenso informato è valido solo se è il risultato di una adeguata informazione fornita dal medico, personalizzata rispetto al caso specifico, e comprensibile per il paziente.

La Corte, inoltre, distingue con chiarezza due diritti che possono essere violati entrambi in caso di omesso consenso informato o in alternativa tra essi:

  1. il diritto alla salute: tutelato quando un paziente subisce un danno fisico a causa di un intervento.
  2. Il diritto all’autodeterminazione: tutelato quando un paziente subisce un intervento senza un adeguato consenso informato.

Le possibili ipotesi di responsabilità

Dalla sintesi della giurisprudenza emergono quattro scenari principali:

  1. Il medico ha sbagliato e non ha informato: il paziente subisce un danno alla salute e alla libertà. Risarcimento per la violazione sia del diritto alla salute che quello all’autodeterminazione.
  2. Il medico ha sbagliato, ma il consenso informato era stato corretto: risarcimento solo per il danno alla salute.
  3. Il medico non ha sbagliato tecnicamente, ma non ha informato delle possibili complicanze, che si sono verificate: se il paziente dimostra che avrebbe rifiutato l’intervento, se fosse stato adeguatamente informato, il danno è risarcibile per la violazione del diritto all’autodeterminazione, anche in assenza di colpa medica. Per intenderci, nel caso di Marco, se la complicanza post-operatoria fosse stata prevedibile ma non prevenibile per il tipo di intervento a cui egli si era sottoposto, sebbene l’intervento fosse stato eseguito in assenza di colpa medica, Marco avrebbe subito comunque delle conseguenze secondarie e peggiorative della sua salute, di cui non era stato informato e per questo egli ha diritto a un risarcimento commisurato alla menomazione subita.
  4. Il paziente subisce un intervento tecnicamente corretto senza danni fisici, ma non era stato informato adeguatamente: in questo caso viene comunque lesa la libertà di autodeterminazione, da cui può scaturire, in base al caso concreto, un diritto al risarcimento da quantificarsi in via equitativa (forfettaria) dal giudice adito.

Una storia giuridica che parte da lontano

Il consenso informato, come concetto giuridico, nasce nel 1914 negli Stati Uniti (caso Schloendorf) e si sviluppa fino ad approdare in Italia con una progressiva elaborazione giurisprudenziale e normativa. La legge n. 219/2017, oggi in vigore, ha codificato espressamente che:

“Nessun trattamento può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata”.

E ha definito il consenso come espressione della relazione fiduciaria tra medico e paziente, fondata sull’autonomia decisionale del primo e sulla responsabilità tecnica del secondo.

Conclusione

Il caso di Marco non è solo un episodio personale. È un esempio emblematico di un principio giuridico fondamentale: non esiste buona medicina senza buona informazione.

Se ti riconosci in questa storia, può essere utile parlarne con un avvocato: la tua esperienza ha valore, e la legge, se ben conosciuta, può tutelarti.

PER UNA CONSULENZA CON ME, inviami un’e-mail all’indirizzo: info@avvocatoiginocappelli.it , spiegando brevemente il tuo problema

CHI SONO E COSA FACCIO.

Io sono l’avv. Igino Cappelli e mi occupo di responsabilità e risarcimento del danno.
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Mi basteranno pochi minuti per capire se posso accettare il tuo caso.
Per sapere più di me, è possibile visitare il mio sito www.avvocatoiginocappelli.it

Avv. Igino Cappelli

 

 

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