Diffamazione online: tutela della reputazione e risarcimento del danno
Domande frequenti sulla diffamazione online
È l'offesa alla reputazione di una persona comunicata ad almeno due soggetti, quando l'interessato non è presente e non può replicare (art. 595 c.p.). Online il requisito della pluralità di destinatari è quasi sempre soddisfatto: un post o un commento raggiunge per sua natura più persone.
Il codice penale considera più grave l'offesa arrecata con la stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità (art. 595, comma 3). I social non sono "stampa" in senso tecnico, ma la giurisprudenza li fa rientrare tra gli altri mezzi di pubblicità, perché idonei a raggiungere un numero indeterminato di persone.
Non esiste un importo fisso: la liquidazione avviene in via equitativa sulla base della diffusione del contenuto, della gravità dell'offesa e della posizione della persona offesa. L'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano ha elaborato uno schema con cinque fasce di gravità, da alcune migliaia fino a oltre 50.000 euro nei casi più gravi: parametri indicativi, non tariffe automatiche.
No. Il danno alla reputazione non è "in re ipsa": va allegato e provato. Rilevano le conseguenze concrete dell'offesa presso il pubblico, non il semplice dispiacere personale di chi si sente colpito.
Occorre documentare il contenuto offensivo, la sua pubblicazione e la riferibilità a un autore, oltre agli elementi che incidono sul danno. Lo screenshot con testo, profilo, URL e data è un primo elemento utile; nei casi più rilevanti la prova va conservata con modalità più solide, perché i contenuti digitali possono essere rimossi o alterati.
Mettere in sicurezza la prova prima di qualunque reazione. Una risposta impulsiva o la cancellazione affrettata rischiano di disperdere proprio gli elementi su cui si fonderà la richiesta di risarcimento.








