

Comprate un’auto usata, vi fate il passaggio di proprietà, tutto a posto. O forse no.
Perché se l’acquirente non provvede alla trascrizione dell’atto di compravendita al PRA (Pubblico Registro Automobilistico), il venditore può trovarsi nei guai. Multe, bollo auto, responsabilità civile: tutto continua a ricadere su chi risulta proprietario al PRA, cioè il venditore.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 23006 del 10 agosto 2025, chiarisce un aspetto importante: la mancata trascrizione al PRA non incide sull’efficacia della vendita. Il veicolo è stato venduto, la proprietà è passata. Ma l’acquirente che non trascrive viola un obbligo previsto dall’art. 94 del Codice della Strada, come modificato dall’art. 17, comma 18, della Legge n. 449/1997.
E questa violazione può fondare una pretesa risarcitoria da parte del venditore. Se il venditore subisce danni — perché riceve cartelle esattoriali per il bollo, perché viene chiamato in causa come responsabile civile per un sinistro, perché deve affrontare spese legali per dimostrare di non essere più proprietario — può rivalersi sull’acquirente inadempiente.
Il messaggio è semplice: se comprate un veicolo, fate subito la trascrizione al PRA. Non è una formalità burocratica: è un obbligo di legge, e la sua violazione ha conseguenze concrete.
Corte Suprema di Cassazione – Sezione Tributaria – Ordinanza n. 23006 del 10 agosto 2025
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Avv. Igino Cappelli