

IN SINTESI
Nelle imprese di famiglia organizzate come s.a.s. o s.n.c., la morte di un socio apre subito una domanda: gli eredi entrano in società? Cambiano le maggioranze? Chi decide adesso? La legge dà una risposta che protegge la società e i soci rimasti.
Alla morte del socio di una società di persone, anche se accomandatario, gli eredi non subentrano automaticamente nella quota. Il rapporto si scioglie limitatamente al socio defunto e agli eredi spetta la liquidazione in denaro del valore della quota (artt. 2284 e 2289 c.c.). Possono entrare in società solo se si accordano con i soci superstiti.
Né cambia le cose il regime patrimoniale della famiglia: il coniuge in comunione legale non diventa titolare di metà della quota, ma ha solo un diritto di credito, come hanno chiarito le Sezioni Unite della Cassazione nel 2022. Sono valide anche le clausole dello statuto che fanno «consolidare» la quota nei soci superstiti, riconoscendo agli eredi un credito.
Il Tribunale di Potenza, Sezione specializzata in materia di impresa (presidente e relatrice dott.ssa Rosa Maria Verrastro), nel 2025, ha accolto la tesi che ho sostenuto per la società che assistevo: ha respinto le domande di chi, invocando la morte di un socio accomandatario e la comunione legale con la moglie, pretendeva di ridisegnare le quote e le maggioranze.
Se sei socio di una società di persone e muore uno dei soci, gli equilibri decisi nel contratto sociale restano in piedi: un evento esterno non può stravolgerli. Se sei erede, il tuo diritto è economico: ottenere il giusto valore della quota. In entrambi i casi conviene leggere con attenzione lo statuto, che può prevedere regole specifiche.
Non automaticamente: hanno diritto alla liquidazione della quota, salvo accordo con i soci superstiti o diversa previsione dello statuto.
Sì: la regola dell’art. 2284 c.c. si applica anche all’accomandatario.
No: ha un diritto di credito, non la titolarità della quota.
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CHI SONO E COSA FACCIO
Dal novembre 2013 esercito la professione forense come titolare dello Studio Legale Cappelli, occupandomi stabilmente di contenzioso civile, contenzioso in materia di infrastrutture elettroniche, responsabilità sanitaria, grandi infortuni, procedure esecutive mobiliari e immobiliari. Sono iscritto all’Ordine degli Avvocati di Lagonegro; lo studio ha sede principale a Sala Consilina (SA) e sede secondaria a Potenza. Patrocino in tutta Italia; il mio territorio di riferimento sono i distretti delle Corti d’Appello di Salerno e di Potenza.
Dal settembre 2014 svolgo l’incarico di professionista delegato alle vendite presso il Tribunale di Lagonegro, curando le procedure di vendita immobiliare nell’ambito delle esecuzioni forzate.
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Avv. Igino Cappelli