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Emotrasfusione con sangue infetto: da quando decorre la prescrizione?

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Pubblicato da Igino Cappelli 17 Aprile 2026
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  • Responsabilità medico / sanitaria
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Le vicende legate alle emotrasfusioni con sangue infetto sono tra le pagine più dolorose della sanità italiana. Persone che si sono sottoposte a trasfusioni salvavita e ne sono uscite con malattie devastanti — epatite C, HIV — per colpa di sangue contaminato.

Una delle questioni giuridiche più insidiose, in questi casi, riguarda la prescrizione: da quando decorre il termine per chiedere il risarcimento?

La Cassazione, con la sentenza n. 23590 del 20 agosto 2025, affronta il tema con un principio che tutela le vittime.

Il punto di partenza è la data di presentazione della domanda amministrativa per l’indennizzo previsto dalla Legge n. 210/1992. Quando la vittima dimostra questa data, spetta alla controparte provare che il danneggiato conosceva — o poteva conoscere con l’ordinaria diligenza — l’esistenza della malattia e la sua riconducibilità causale alla trasfusione già prima di quel momento.

E qui la Corte pone un limite importante: la prova può essere fornita anche tramite presunzioni semplici, ma il fatto noto da cui si vuole risalire al fatto ignoto deve essere una circostanza obiettivamente certa, non una mera ipotesi o congettura. Non si possono costruire presunzioni su altre presunzioni — il divieto delle praesumptiones de praesumpto.

In sostanza: non basta dire “il paziente avrebbe dovuto sapere”. Bisogna dimostrarlo in modo concreto. Un principio che protegge chi ha scoperto tardi il danno subito e che impedisce alla controparte di usare la prescrizione come scudo per sfuggire alla responsabilità.

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro – Sentenza n. 23590 del 20 agosto 2025

 

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Avv. Igino Cappelli

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