

Viviamo nell’epoca in cui tutti hanno un’opinione su tutto. I social media hanno democratizzato la critica — il che, a seconda dei punti di vista, è una conquista della civiltà o una catastrofe. Ma c’è un confine che separa la critica legittima dalla diffamazione, e quel confine, per fortuna, lo tracciano i giudici.
Con l’ordinanza n. 1930 del 28 gennaio 2026, la Cassazione torna su un tema classico della responsabilità civile: quando il diritto di critica può funzionare da esimente rispetto a un’accusa di diffamazione?
Il principio è noto, ma vale la pena ribadirlo perché molti se lo dimenticano (soprattutto davanti a una tastiera): il diritto di critica non è la mera narrazione di fatti. La critica è un giudizio, per sua natura soggettivo, su determinati fatti. E fin qui, tutto bene: ognuno è libero di esprimere le proprie valutazioni.
Ma — e qui viene il punto decisivo — perché la critica sia legittima, i fatti che ne stanno alla base devono corrispondere a verità. Non serve la verità assoluta, sia chiaro: basta una verità ragionevolmente putativa, cioè una verità che chi critica poteva ragionevolmente ritenere tale, sulla base delle fonti a sua disposizione o di altre circostanze soggettive.
In parole più semplici: puoi criticare duramente qualcuno, puoi esprimere giudizi anche molto severi, ma i fatti su cui basi la tua critica devono essere veri — o quantomeno devono essere fatti che avevi buone ragioni per ritenere veri.
Se invece la tua critica si fonda su fatti inventati, distorti o mai verificati, il diritto di critica non ti protegge. E la responsabilità civile per diffamazione resta in piedi, con tutto ciò che ne consegue in termini di risarcimento del danno.
Un principio che andrebbe stampato e appeso sopra ogni monitor.
Corte Suprema di Cassazione – Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 1930 del 28 gennaio 2026
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Avv. Igino Cappelli