

Le giostre autoscontro. Quell’attrazione da luna park in cui, da bambini, ci sentivamo piloti di Formula 1 e, da adulti, ci rendiamo conto che fondamentalmente consistono nello scontrarsi ripetutamente con degli sconosciuti pagando per il privilegio.
Ma cosa succede quando qualcuno si fa male? La Cassazione, con la sentenza n. 2352 del 4 febbraio 2026, si è pronunciata su un caso che riguarda proprio questo: la responsabilità del gestore di una giostra autoscontro ai sensi dell’art. 2050 c.c., cioè la norma sulla responsabilità per esercizio di attività pericolose.
Il principio affermato è molto rigoroso: il gestore non può cavarsela semplicemente dimostrando di non aver violato norme specifiche. Non basta dire “non c’è nessuna legge che mi obbliga a mettere le cinture di sicurezza sugli autoscontri”. No. L’onere probatorio è ben più pesante: il gestore deve dimostrare di aver adottato ogni cura e ogni misura atta a impedire l’evento, secondo lo stato della tecnica.
In pratica, se la tecnologia consente di installare un dispositivo di sicurezza — come le cinture — e tu non lo fai, la tua responsabilità è configurata. Anche se nessun regolamento specifico te lo impone. È quella che i giuristi chiamano “omissione qualificata”: non hai fatto qualcosa che avresti potuto e dovuto fare.
C’è poi un aspetto interessante che riguarda il concorso di colpa. Nel caso esaminato, il genitore del minore danneggiato aveva esposto il bambino al rischio in condizioni non appropriate. La Cassazione ha riconosciuto questo concorso ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., ma ha precisato che la condotta imprudente del genitore non è idonea, da sola, a recidere il nesso di causalità. Tradotto: il gestore resta responsabile, anche se il genitore ha commesso un’imprudenza.
Un messaggio forte e chiaro per chi gestisce attività ludiche: il divertimento è un mestiere serio. E la sicurezza non è un optional.
Corte Suprema di Cassazione – Sezione Terza Civile – Sentenza n. 2352 del 4 febbraio 2026
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Avv. Igino Cappelli