

Se avete mai avuto a che fare con lavori edili, sapete che c’è una figura tanto importante quanto, spesso, sfuggente: il direttore dei lavori. È quello che dovrebbe vigilare su tutto, controllare che l’opera venga realizzata a regola d’arte, segnalare i problemi al committente. In teoria.
In pratica, capita che il direttore dei lavori si limiti a fare qualche visita di cortesia in cantiere, firmi qualche documento e torni beatamente nel proprio studio. Quando poi l’opera presenta vizi o difformità, la domanda sorge spontanea: ma il direttore dei lavori, dov’era?
La Cassazione, con l’ordinanza n. 2613 del 6 febbraio 2026, ribadisce un principio che non è nuovo ma che evidentemente qualcuno ha bisogno di sentirsi ripetere: il direttore dei lavori ha un’obbligazione di mezzi, non di risultato. Questo significa che non garantisce il risultato finale dell’opera, ma deve impiegare tutta la propria competenza tecnica per assicurare che quel risultato venga raggiunto.
E attenzione: la diligenza richiesta non è quella del “buon padre di famiglia” — formula che, tra l’altro, suona sempre un po’ datata — ma quella specifica del professionista tecnico. La cosiddetta diligentia quam in concreto. In altre parole: se sei un ingegnere o un architetto incaricato di dirigere i lavori, devi comportarti da ingegnere o architetto competente, non da turista in visita al cantiere.
Cosa rientra nei suoi obblighi? Praticamente tutto ciò che riguarda il controllo dell’esecuzione: verificare che l’opera sia conforme al progetto, che le modalità esecutive rispettino il capitolato e le regole tecniche, adottare ogni accorgimento per evitare difetti costruttivi. E se l’appaltatore non segue le indicazioni? Il direttore deve segnalarlo al committente. Non può semplicemente alzare le spalle e voltarsi dall’altra parte.
Il messaggio della Cassazione è chiaro: il direttore dei lavori che omette di vigilare, non impartisce le disposizioni necessarie e non controlla che vengano rispettate, risponde dei danni. Non se ne può lavare le mani addossando tutto all’impresa appaltatrice.
Se avete commissionato lavori e vi ritrovate con un’opera piena di difetti, sappiate che la responsabilità potrebbe non essere solo dell’impresa.
Corte Suprema di Cassazione – Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 2613 del 6 febbraio 2026
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Avv. Igino Cappelli