

Quando un operatore installa un’antenna sul tetto di un edificio, o quando su un traliccio già esistente vengono aggiunti gli apparati di un secondo o terzo operatore, il proprietario dell’immobile o della struttura si trova a ospitare un peso, in senso letterale e in senso giuridico. È un tema che raramente viene spiegato al proprietario prima della firma, e che diventa evidente solo quando qualcosa non torna. Queste pagine chiariscono cosa è il carico strutturale e su quali basi giuridiche poggia la sicurezza della struttura che lo sopporta.
Ogni costruzione è progettata per sopportare un insieme definito di azioni: il peso proprio dei suoi elementi, i carichi permanenti degli impianti che vi sono stabilmente installati e i carichi variabili, tra cui il vento, la neve e le azioni sismiche. La somma di queste azioni è ciò che comunemente si chiama carico strutturale. Una struttura è sicura quando la sua capacità portante, cioè la resistenza che è in grado di offrire, resta superiore alle azioni che effettivamente la sollecitano.
Nel caso di un traliccio o di un’antenna, un elemento pesa più di quanto suggerisca la sua massa. La ragione è il vento: apparati, pannelli e parabole presentano una superficie esposta che il vento investe, generando spinte che si scaricano sulla struttura e sulle sue fondazioni. Per questo, nel dimensionamento di torri e antenne, l’azione del vento è spesso più determinante del semplice peso proprio.
La condivisione della stessa struttura da parte di più operatori, la cosiddetta coubicazione o site sharing, è una prassi diffusa: consente di moltiplicare i servizi senza moltiplicare i tralicci. Dal punto di vista strutturale, però, ogni operatore che si aggiunge porta con sé nuovi apparati, quindi nuovo peso proprio e, soprattutto, nuova superficie esposta al vento. Ciò che era stato progettato per un certo numero di apparati si trova a sostenerne di più.
Il punto giuridicamente rilevante è che l’aggiunta di apparati su una struttura già esistente non è un evento neutro: è un intervento che modifica le azioni sulla costruzione e che, in linea di principio, richiede una verifica di compatibilità con la capacità portante originaria. Non è la quantità di antenne in sé a creare il problema, ma lo scostamento tra ciò per cui la struttura era stata calcolata e ciò che effettivamente sopporta.
La sicurezza delle costruzioni non è rimessa alla buona volontà: ha una precisa cornice normativa. Il riferimento generale è il Testo Unico dell’Edilizia, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che disciplina la regolarità e la sicurezza delle opere edilizie e delle relative modifiche.
Sul piano tecnico, il testo di riferimento sono le Norme Tecniche per le Costruzioni, approvate con D.M. 17 gennaio 2018, le cosiddette NTC 2018, in vigore dal 22 marzo 2018 in sostituzione della versione del 2008. Le NTC definiscono i criteri di sicurezza, individuano le azioni da considerare nel progetto, tra cui espressamente il vento e la neve al Capitolo 3, e dettano una disciplina specifica per gli interventi sulle costruzioni esistenti al Capitolo 8, che è la situazione tipica di chi aggiunge apparati a un traliccio o a un edificio già realizzato.
A completare il quadro vi è la Circolare del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7 del 21 gennaio 2019, che fornisce le istruzioni applicative delle NTC 2018 e che tratta in modo dedicato, tra le varie tipologie strutturali, proprio le torri e i tralicci e i coefficienti da impiegare per la valutazione dell’azione del vento su tali strutture.
Da questo insieme di fonti discende un principio essenziale: la struttura che ospita gli impianti deve poter dimostrare, sul piano tecnico, di sopportare in sicurezza i carichi che le vengono effettivamente addossati, anche quando questi crescono nel tempo per effetto di nuove installazioni.
Accanto alla disciplina tecnica, il tema tocca da vicino la responsabilità civile, ed è qui che la posizione del proprietario che ospita gli impianti merita attenzione.
Il codice civile prevede, all’art. 2051, la responsabilità per i danni cagionati dalle cose che si hanno in custodia: chi ha il governo e la disponibilità di una cosa risponde dei danni che essa provoca, salvo che dimostri il caso fortuito. All’art. 2053 disciplina in modo specifico la rovina di edificio: il proprietario di un edificio o di altra costruzione risponde dei danni cagionati dalla loro rovina, a meno che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione. Sullo sfondo resta la clausola generale dell’art. 2043, che impone a chiunque di non arrecare ad altri un danno ingiusto.
La ragione per cui queste norme riguardano il proprietario dell’immobile o della struttura ospitante è intuitiva: di fronte a un cedimento, a un distacco o a un danno provocato dalla struttura, la qualità di proprietario e quella di custode possono esporre a domande risarcitorie, e la ripartizione delle responsabilità tra proprietario, gestore della torre e operatori dipende dal titolo in forza del quale ciascuno interviene sulla struttura e dal governo effettivo che ne ha. È una ripartizione che non si presume: si accerta.
ospitare un’antenna o un traliccio significa mettere a disposizione una capacità portante che ha un limite. Quel limite è governato da norme tecniche cogenti e si intreccia con precise regole di responsabilità civile. Comprendere cos’è il carico strutturale e su quali basi giuridiche si fonda la sua sicurezza è il presupposto per valutare la propria posizione con consapevolezza.
Ogni situazione, però, dipende dal titolo contrattuale, dallo stato della struttura e dalle verifiche effettivamente disponibili: sono elementi che vanno esaminati caso per caso. Per una valutazione della singola posizione è necessario rivolgersi a un legale.
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Avv. Igino Cappelli