

Immaginate la scena: siete in una struttura con vasca idromassaggio. Vi state godendo le bollicine, il relax, la pace dei sensi. E a un metro da voi, qualcuno decide che è il momento perfetto per giocare a palla. Il risultato? Un incidente, danni fisici e una causa legale.
La Cassazione, con la sentenza n. 31614 del 4 dicembre 2025, affronta proprio questa situazione e stabilisce un principio importante: il gestore di una vasca idromassaggio ha un obbligo giuridico di protezione degli utenti.
Non parliamo solo di un generico dovere di buon senso. La Corte inquadra questo obbligo nel principio del neminem laedere — il dovere generale di non arrecare danno ad altri — che sta alla base della responsabilità aquiliana. Ma fa un passo ulteriore: questo obbligo si sostanzia nell’adozione delle misure necessarie per garantire l’utilizzo della vasca in condizioni di sicurezza.
E qui viene la parte interessante: il gestore deve anche impedire comportamenti altrui che siano oggettivamente incompatibili con la sicurezza della struttura. Per esempio — ed è proprio il caso affrontato — il gioco della palla in prossimità della vasca.
La sentenza lascia inoltre aperto un ulteriore profilo: la responsabilità del gestore potrebbe essere inquadrata anche in termini contrattuali, come obbligo primario o accessorio di garantire la sicurezza nella fruizione del servizio. Un aspetto che la Corte si riserva di approfondire nel prosieguo del giudizio.
Il messaggio è chiaro: chi gestisce una struttura con vasche idromassaggio, piscine o simili deve vigilare attivamente sulla sicurezza degli utenti. Non basta mettere un cartello “si declina ogni responsabilità” (che, peraltro, non ha alcun valore legale). Bisogna adottare misure concrete e, se necessario, intervenire per impedire comportamenti pericolosi.
Corte Suprema di Cassazione – Sezione Terza Civile – Sentenza n. 31614 del 4 dicembre 2025
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Avv. Igino Cappelli