

Lo so, ne abbiamo già parlato a proposito dei vizi dell’opera appaltata. Ma la Cassazione ci torna sopra con un’ordinanza della Seconda Sezione Civile (n. 29167 del 4 novembre 2025) e il principio merita una riflessione autonoma, perché lo affronta sotto un’angolatura leggermente diversa.
Il cuore della questione è sempre lo stesso: il direttore dei lavori non è un semplice osservatore. Non è un figurante. È un professionista che deve mettere in campo tutte le proprie competenze tecniche per garantire che l’opera venga realizzata senza difetti.
La Corte ribadisce che il comportamento del direttore dei lavori va valutato non alla stregua della diligenza ordinaria, ma della diligentia quam in concreto. Una formula latina che, tradotta, significa: devi essere giudicato per come hai effettivamente operato, alla luce delle tue competenze specifiche.
L’elenco degli obblighi è lungo e non ammette scorciatoie: accertare la conformità dell’opera al progetto, verificare che le modalità esecutive rispettino il capitolato e le regole dell’arte, adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari per evitare difetti costruttivi. E — dettaglio fondamentale — se l’appaltatore non si adegua, il direttore dei lavori deve riferirne al committente.
Non basta, insomma, passare in cantiere ogni tanto. Bisogna vigilare, controllare, intervenire. Chi non lo fa, risponde.
Se state per avviare una ristrutturazione o una costruzione, scegliete con cura il vostro direttore dei lavori. E se le cose sono già andate male, sappiate che la legge è dalla vostra parte.
Corte Suprema di Cassazione – Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 29167 del 4 novembre 2025
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Avv. Igino Cappelli