

Oggi parliamo di quando fissi lo sportello ammaccato della tua nuova auto e pensi che era meglio restare a casa.
Parliamo del tuo carrozziere, che con i soldi che gli hai dato per le riparazioni, si pagherà la crociera a Ferragosto. Di quando ti chiedi: “ma vale la pena riparare l’auto o mi conviene prenderne una nuova?”
Insomma, parliamo di parabrezza infranti, come il tuo cuore dopo che sei stato lasciato/a senza alcun motivo.
Però parleremo anche di soluzioni e di tutto quello che puoi fare per ottenere il rimborso di quanto hai speso e indennizzare le altre perdite connesse ai danni ricevuti a causa di un incidente strade.
Ne parlo più approfonditamente nel mio podcast (ti basterà cliccare sul pulsante “play” per ascoltare), ma sei vai di fretta, qui c’è tutto quello che serve.
Il danno materiale.
In caso di incidente stradale, si suole distinguere tra lesioni (danni alla salute) e danno materiale.
Il danno materiale è una voce di danno patrimoniale, cioè una perdita economicamente valutabile che colpisce il patrimonio del danneggiato. La base normativa si trova nell’art. 1223 c.c., che stabilisce che il risarcimento deve comprendere la perdita subita e il mancato guadagno. Applicato agli incidenti stradali, significa che chi ha subito un sinistro ha diritto al ristoro di tutte le spese necessarie a riportare le cose nello stato precedente al danno.
Riparazione o sostituzione?
La regola è questa: il risarcimento copre il costo della riparazione del veicolo danneggiato, purché tale costo non superi il valore commerciale del mezzo prima del sinistro. In caso contrario, si parla di danno da perdita totale (o “economica”), e l’assicurazione deve pagare il valore del veicolo ante sinistro, non le spese di riparazione.
L’offerta risarcitoria corrisponde al valore pre-sinistro del veicolo, detratto il valore del relitto (che rimane comunque nella disponibilità del danneggiato). A ciò va aggiunto il danno da c.d. fermo tecnico.
Il fermo tecnico rappresenta il danno economico subito per l’impossibilità di utilizzare il veicolo durante il tempo necessario alla riparazione. Giuridicamente deriva dagli artt. 2056 e 1223 c.c., perché costituisce un lucro cessante. In altre parole: se non puoi usare la macchina per una settimana, hai diritto al risarcimento per quel disagio, anche se non hai noleggiato un’auto sostitutiva (se hai effettivamente noleggiato un’auto sostitutiva, ti verrà rimborsato il costo del noleggio di un’auto similare – se hai distrutto una Panda e noleggi una Ferrari, sono cavoli tuoi!).
Nota bene: il fermo tecnico deve essere risarcito sia in caso di rimborso dei costi di riparazione, sia in caso di corresponsione del valore pre-sinistro del veicolo.
In quest’ultimo caso è dovuto anche il c.d. FRAM (Fermo Recupero Analogo Mezzo), ossia quella voce di danno che copre il disagio e le spese legate alla ricerca e all’acquisto di un veicolo sostitutivo, come le spese di rottamazione, di nuova immatricolazione, l’eventuale bollo non goduto e le spese di soccorso e custodia del veicolo danneggiato. Dalla somma di queste voci viene sottratto l’eventuale valore del relitto.
Restando in tema di riparazione anti-economica, la Cassazione, con l’ordinanza n. 10686/2023, ha precisato che se la riparazione non porta a un vantaggio economico ingiustificato per chi ha subito il danno, allora non può essere negata.
Per fare un esempio, mettiamo che la tua macchina sia vecchia, ma che tu l’abbia sempre tenuta in ottimo stato e che vada ancora bene e che, tuttavia, valga molto poco (ipotizziamo 1.500,00 euro) perché ha più di dieci anni. Ipotizziamo che per ripararla ti chiedano 2.500,00 euro. Se tu volessi venderla, invece che ripararla, sarebbe difficile trovare un veicolo similare per 1.500,00 euro, quindi la riparazione del veicolo non costituirebbe un ingiustificato arricchimento.
Posso riparare l’auto prima che il perito dell’assicurazione la ispezioni?
In linea generale: NO, non puoi riparare l’auto prima della perizia.
La regola è che non devi procedere alla riparazione del veicolo finché il perito della compagnia assicurativa non lo ha visionato.
Questo perché l’assicurazione ha diritto di verificare direttamente l’entità del danno per poter valutare se riconoscerlo e in che misura.
Se ripari l’auto prima della perizia, rischi che l’assicurazione contesti tutto o parte del risarcimento, sostenendo che non è stato possibile accertare con certezza:
la dinamica del sinistro, la compatibilità dei danni con l’incidente dichiarato, la quantificazione economica del danno.
Ai sensi dall’art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private “L’assicuratore deve provvedere all’accertamento e alla stima del danno entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta completa di risarcimento.” Durante tale fase, il danneggiato deve mettere il veicolo a disposizione per la perizia.
Cosa puoi fare legittimamente se hai urgenza di riparare?
Ci sono delle soluzioni pratiche:
Documenta tutto prima della riparazione; scatta foto dettagliate dei danni da più angolazioni (inclusa targa e interno); conserva preventivo e/o fattura del carrozziere.
In alternativa, invia una PEC o raccomandata in cui dichiari che, per esigenze urgenti (es. necessità di lavoro, sicurezza, mobilità), procederai alla riparazione in data X salvo diversa convocazione per la perizia entro 5 giorni. In tal modo dimostri di aver collaborato in buona fede e di aver dato alla compagnia la possibilità di effettuare la stima.
Domanda bonus: cosa succede se non denuncio il sinistro all’assicurazione entro tre giorni?
Dipende se l’assicurazione è obbligatoria (come la RCA auto) o facoltativa (es. kasko, furto, incendio, ecc.).
Nei contratti assicurativi “privati” (es. kasko, incendio, furto) se non rispetti i 3 giorni, l’assicuratore può ridurre o negare l’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 c.c.
Tuttavia la decadenza scatta solo se il ritardo ha arrecato un pregiudizio all’assicuratore, ad esempio perché non ha potuto accertare le cause del sinistro o i danni reali.
In pratica: se il ritardo non ha impedito all’assicurazione di verificare nulla (ad esempio hai mandato foto, hai denunciato poco dopo, ecc.), non perdi automaticamente il diritto all’indennizzo.
In caso assicurazione RCA obbligatoria, la situazione è diversa:
l’obbligo di denuncia resta, ma non si applica la decadenza automatica del diritto al risarcimento; tuttavia, il ritardo può essere valutato come comportamento non collaborativo, con possibili conseguenze pratiche: ritardo nella liquidazione del danno; contestazioni sulla dinamica o sull’entità dei danni; in casi estremi, riduzione parziale del risarcimento se il ritardo ha reso impossibile la verifica tecnica.
Inoltre, se il ritardo è “malizioso” o “dolosamente colposo” (cioè se hai volutamente omesso l’avviso per ottenere un vantaggio), l’assicuratore può rifiutare del tutto il pagamento.
Se per qualsiasi motivo non hai denunciato entro 3 giorni, ti conviene farlo comunque subito.
Gli altri danni materiali: vestiti, merce e oggetti a bordo.
Sono risarcibili anche i danni a beni mobili che si trovavano a bordo del veicolo al momento del sinistro. La base normativa è sempre l’art. 2056 c.c., in combinato con l’art. 1223 c.c. In parole semplici: se nell’incidente ti si rompe il cellulare, la giacca o la spesa nel bagagliaio, puoi chiederne il rimborso, purché provi il danno. Per la merce destinata alla vendita, si parla di danno da perdita o deterioramento delle cose trasportate.
Ma perché esistono tutte queste voci di danno?
Come abbiamo visto, il risarcimento civile non serve a far arricchire chi ha subito un danno, ma a ristabilire l’equilibrio economico violato. Ogni voce rappresenta un modo diverso con cui il fatto illecito incide sul patrimonio della vittima. Il danno materiale ti restituisce ciò che hai perso; il fermo tecnico ti compensa per l’utilità di cui sei stato privato; le spese di riparazione coprono il valore delle cose. In breve, la legge vuole solo che tu torni esattamente dove eri prima del danno.
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Avv. Igino Cappelli