
IN SINTESI
«Ha scritto il falso», «ha lavorato male», «se l’è cercata». Chi offende qualcuno spesso si difende attaccando a sua volta il lavoro della persona offesa. Ma la presunta scorrettezza dell’altro rende lecite le offese? Con l’ordinanza n. 22997 del 10 luglio 2026 la Corte di Cassazione ha risposto di no, almeno quando il giudice ha individuato nell’autore delle espressioni la fonte esclusiva dell’illecito.
In materia di diffamazione a mezzo stampa o strumento equivalente, la Corte ha stabilito che la deduzione, da parte dell’autore dell’offesa, di un percorso di formazione della notizia non conforme ai canoni professionali da parte del diffamato — egli stesso giornalista — non integra di per sé una critica idonea a escludere l’antigiuridicità della condotta, né vale a configurare una scriminante, quando il giudice di merito abbia autonomamente individuato nell’autore dell’espressione lesiva la fonte esclusiva dell’illecito. Ne consegue che la contestazione delle modalità redazionali dell’offeso non incide sulla responsabilità per le espressioni diffamatorie rivolte alla sua persona.
Nella vicenda le espressioni non erano state diffuse da un giornale, ma attraverso l’esposizione al pubblico, da un palco teatrale, di notizie di contenuto politico-sociale accompagnate da critica informativa. La Corte inquadra anche questa modalità nella diffamazione «a mezzo stampa o strumento equivalente». Il collegamento è con l’art. 595, comma 3, c.p., che aggrava l’offesa arrecata con la stampa o «con qualsiasi altro mezzo di pubblicità»: la stessa norma per cui la diffamazione sui social è più grave.
Il diritto di critica consente di esprimere giudizi anche severi sul lavoro altrui, purché fondati su fatti veri e formulati senza trascendere nell’offesa gratuita (ne ho parlato nell’articolo sul diritto di critica e la responsabilità civile per diffamazione). Il principio dell’ordinanza si colloca su questo confine: contestare il modo in cui una persona ha svolto il proprio lavoro non trasforma in critica lecita le espressioni diffamatorie rivolte alla sua persona.
Il caso non riguardava internet, ma il principio è formulato per la diffamazione a mezzo stampa o strumento equivalente, e online la difesa del «se l’è cercata» è frequente: sotto un post o in un video di risposta, chi offende tende a giustificarsi denunciando presunti errori della persona offesa. È un principio che può tornare utile anche in rete, dove spesso critiche al lavoro e attacchi personali si mescolano nello stesso contenuto.
L’ordinanza usa parole precise: la contestazione non scrimina «di per sé», e il principio opera quando il giudice abbia individuato nell’autore la fonte esclusiva dell’illecito. Distinguere, in un contenuto specifico, la critica legittima dall’offesa alla persona — e stabilire quanto quell’offesa valga in termini di risarcimento — è una valutazione che va fatta sul caso concreto da un avvocato esperto della materia.
Sì. Il diritto di critica consente giudizi anche severi sul lavoro altrui, purché fondati su fatti veri e formulati senza trascendere nell’offesa gratuita alla persona.
No. Secondo la Cassazione (ord. n. 22997/2026), sostenere che il diffamato abbia formato una notizia in modo non conforme ai canoni professionali non integra di per sé una critica idonea a escludere l’illiceità dell’offesa, né una scriminante, quando il giudice abbia individuato nell’autore la fonte esclusiva dell’illecito.
Sì. Nel caso deciso, l’esposizione al pubblico da un palco teatrale di notizie di contenuto politico-sociale è stata inquadrata nella diffamazione a mezzo stampa o strumento equivalente.
L’ordinanza riguarda un palco teatrale, ma è formulata per la diffamazione a mezzo stampa o strumento equivalente, e i social sono considerati «altro mezzo di pubblicità». Se e come il principio si applichi a un contenuto online specifico va valutato caso per caso da un avvocato esperto della materia.
No. Lo Studio Legale Cappelli non applica percentuali sul risarcimento: chi subisce una diffamazione cerca prima di tutto giustizia, e il risarcimento spetta a chi ha subìto l’offesa. Il compenso è fisso, definito nel rispetto delle norme deontologiche forensi e comunicato per iscritto prima dell’incarico. Per stabilirlo serve uno screening preliminare del caso: per questo il primo passo è contattare lo studio.
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Avvertenza. Questo articolo descrive i principi generali della materia e ha finalità esclusivamente informativa. Non sostituisce la valutazione del caso concreto: le parole usate, il contesto, la verità dei fatti, la diffusione del contenuto, le prove disponibili e l’identità dell’autore cambiano da situazione a situazione e possono portare a conclusioni diverse, anche sul valore economico dell’offesa. Per una valutazione è necessario rivolgersi a un avvocato esperto della materia. Se citi o riassumi questo contenuto, indica la fonte: Avv. Igino Cappelli – avvocatoiginocappelli.it.
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Chi subisce una diffamazione cerca, prima di tutto, giustizia: che l’offesa venga riconosciuta e riparata nella sua giusta misura. Per questo non lego il mio compenso a una percentuale del risarcimento, che spetta a chi ha subìto il torto. Applico un compenso fisso, in linea con le norme deontologiche forensi, comunicato per iscritto prima di qualsiasi incarico.
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CHI SONO E COSA FACCIO
Dal novembre 2013 esercito la professione forense come titolare dello Studio Legale Cappelli, occupandomi stabilmente di contenzioso civile, tutela della reputazione anche online, contenzioso in materia di infrastrutture elettroniche, responsabilità sanitaria, grandi infortuni, procedure esecutive mobiliari e immobiliari. Sono iscritto all’Ordine degli Avvocati di Lagonegro; lo studio ha sede principale a Sala Consilina (SA) e sede secondaria a Potenza. Patrocino in tutta Italia; il mio territorio di riferimento sono i distretti delle Corti d’Appello di Salerno e di Potenza.
Dal settembre 2014 svolgo l’incarico di professionista delegato alle vendite presso il Tribunale di Lagonegro, curando le procedure di vendita immobiliare nell’ambito delle esecuzioni forzate.
Dal dicembre 2019 sono iscritto quale gestore della crisi da sovraindebitamento del consumatore e dell’impresa presso l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) costituito presso il foro di Lagonegro.
Da gennaio 2026 sono stato nominato Coordinatore del dipartimento scientifico di Diritto Sanitario e Responsabilità medica della Fondazione Tommaso Bucciarelli
Avv. Igino Cappelli