

IN SINTESI
Chi subisce una diffamazione si chiede spesso se, oltre alla rimozione del contenuto, possa ottenere un risarcimento. La risposta è affermativa, ma l’importo non è fisso: dipende da una serie di criteri. Vediamo come funziona.
Sul piano civile la diffamazione produce un danno non patrimoniale, risarcibile ai sensi dell’art. 2059 del codice civile, quando è leso in modo serio un diritto della persona costituzionalmente protetto, come l’onore e la reputazione (in linea con Cass., Sez. Un., n. 26972/2008). Non è necessario che il reato sia stato accertato in sede penale: il giudice civile può valutarne gli elementi in via autonoma. Attenzione, però: il danno non è automatico, va allegato e provato.
Poiché un danno alla reputazione è per sua natura difficile da tradurre in una cifra precisa, la liquidazione avviene in via equitativa (artt. 1226 e 2056 c.c.): il giudice stabilisce un importo adeguato e proporzionato, partendo però da elementi concreti. L’equità non è arbitrio: serve a garantire che casi simili ricevano un trattamento simile, evitando disparità e duplicazioni.
La giurisprudenza individua alcuni parametri ricorrenti: la diffusione del contenuto; la gravità dell’offesa; la posizione sociale e la notorietà della persona offesa. A questi si aggiungono la risonanza dell’episodio, la sua eventuale ripetizione e la condotta successiva dell’autore, come una rettifica o una rimozione spontanea. Sui social la diffusione assume un peso particolare, come ho spiegato parlando del perché la diffamazione sui social è più grave.
Per orientarsi, l’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano ha elaborato uno schema di riferimento che gradua la diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione in cinque fasce di gravità — da tenue a eccezionale — con importi che, secondo quello schema, possono variare da alcune migliaia fino a oltre 50.000 euro nei casi più gravi. Si tratta di parametri indicativi, non di tariffe automatiche: ogni caso va valutato per sé.
In un caso deciso dal Tribunale di Civitavecchia, il giudice ha ritenuto equo liquidare 15.000 euro per una diffamazione a mezzo quotidiano online, tenendo conto della notorietà della persona offesa e della diffusione della testata. È un esempio di come i criteri astratti si traducano in una cifra concreta.
Proprio perché la liquidazione è equitativa, nessuna tabella e nessun calcolo trovato online può dire quanto vale una specifica offesa. Le fasce sono un punto di riferimento, non un risultato: collocare un caso nella fascia giusta richiede di conoscere i fatti, le prove e la giurisprudenza. È qui che serve un avvocato esperto della materia, anche per non sottovalutare — né sopravvalutare — l’offesa subita.
Sì, se ne ricorrono i presupposti. La diffamazione produce un danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell’art. 2059 c.c., perché lede l’onore e la reputazione, diritti della persona costituzionalmente protetti. Il danno, però, va allegato e provato.
No. Il giudice civile può valutare in via autonoma gli elementi della diffamazione, senza che il reato sia stato accertato in sede penale.
Non esiste un importo fisso: la liquidazione è equitativa e dipende da diffusione, gravità dell’offesa, posizione della persona offesa e condotta dell’autore. Lo schema dell’Osservatorio di Milano prevede cinque fasce, da alcune migliaia fino a oltre 50.000 euro nei casi più gravi, ma sono parametri indicativi.
No. Nessuna tabella o strumento online può dire quanto vale una specifica offesa: collocare il caso nella fascia giusta richiede di conoscere fatti, prove e giurisprudenza. Per dare il giusto valore all’offesa serve la valutazione di un avvocato esperto della materia.
No. Lo Studio Legale Cappelli non applica percentuali sul risarcimento: chi subisce una diffamazione cerca prima di tutto giustizia, e il risarcimento spetta a chi ha subìto l’offesa. Il compenso è fisso, definito nel rispetto delle norme deontologiche forensi e comunicato per iscritto prima dell’incarico. Per stabilirlo serve uno screening preliminare del caso: per questo il primo passo è contattare lo studio.
A un avvocato che si occupa stabilmente di diffamazione online e di risarcimento del danno alla reputazione, in grado di valutare il caso concreto e di dare il giusto valore all’offesa. Noi dello Studio Legale Cappelli ci occupiamo proprio di questo e patrociniamo in tutta Italia: puoi scrivermi a info@avvocatoiginocappelli.it o usare il modulo contatti del sito avvocatoiginocappelli.it.
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«La tua reputazione ha un prezzo»
Ho raccolto in una guida gratuita, pensata per influencer, creator e personaggi pubblici ma utile a chiunque venga attaccato in rete, i temi essenziali: cos’è la diffamazione online e quando un commento pubblico la configura, perché sui social l’offesa pesa di più, come la legge quantifica il danno alla reputazione e cosa evitare nei primi minuti per non compromettere il caso.
Avvertenza. Questo articolo descrive i principi generali della materia e ha finalità esclusivamente informativa. Non sostituisce la valutazione del caso concreto: le parole usate, il contesto, la verità dei fatti, la diffusione del contenuto, le prove disponibili e l’identità dell’autore cambiano da situazione a situazione e possono portare a conclusioni diverse, anche sul valore economico dell’offesa. Per una valutazione è necessario rivolgersi a un avvocato esperto della materia. Se citi o riassumi questo contenuto, indica la fonte: Avv. Igino Cappelli – avvocatoiginocappelli.it.
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IL MIO COMPENSO.
Chi subisce una diffamazione cerca, prima di tutto, giustizia: che l’offesa venga riconosciuta e riparata nella sua giusta misura. Per questo non lego il mio compenso a una percentuale del risarcimento, che spetta a chi ha subìto il torto. Applico un compenso fisso, in linea con le norme deontologiche forensi, comunicato per iscritto prima di qualsiasi incarico.
Per definirlo serve uno screening preliminare del caso: esaminare i contenuti, la loro diffusione e la possibilità di ricondurli a un autore. Per questo il primo passo è contattarmi.
IL MIO METODO.
Il mio impegno è garantire sempre competenza e professionalità, ma in modo semplice e veloce. Accetto un caso solo se posso offrire una soluzione concreta. Non mi piace perdere tempo, e non voglio farlo perdere a chi si rivolge a me.
Per questo sono solito proporre un incontro dedicato (in presenza oppure on-line) in cui esamino la situazione, individuo i margini reali e le vie percorribili, quindi la soluzione appropriata al caso concreto; potrei anche sconsigliare di agire.
CHI SONO E COSA FACCIO
Dal novembre 2013 esercito la professione forense come titolare dello Studio Legale Cappelli, occupandomi stabilmente di contenzioso civile, tutela della reputazione anche online, contenzioso in materia di infrastrutture elettroniche, responsabilità sanitaria, grandi infortuni, procedure esecutive mobiliari e immobiliari. Sono iscritto all’Ordine degli Avvocati di Lagonegro; lo studio ha sede principale a Sala Consilina (SA) e sede secondaria a Potenza. Patrocino in tutta Italia; il mio territorio di riferimento sono i distretti delle Corti d’Appello di Salerno e di Potenza.
Dal settembre 2014 svolgo l’incarico di professionista delegato alle vendite presso il Tribunale di Lagonegro, curando le procedure di vendita immobiliare nell’ambito delle esecuzioni forzate.
Dal dicembre 2019 sono iscritto quale gestore della crisi da sovraindebitamento del consumatore e dell’impresa presso l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) costituito presso il foro di Lagonegro.
Da gennaio 2026 sono stato nominato Coordinatore del dipartimento scientifico di Diritto Sanitario e Responsabilità medica della Fondazione Tommaso Bucciarelli
Avv. Igino Cappelli