

IN SINTESI
Nel caso specifico della diffamazione commessa «a mezzo stampa», la legge prevede, accanto al risarcimento del danno, un’ulteriore forma di tutela per la persona offesa: la riparazione pecuniaria. È bene distinguerla dal risarcimento, perché ha natura e presupposti propri.
La riparazione pecuniaria è prevista dall’art. 12 della legge sulla stampa (L. 8 febbraio 1948, n. 47). La norma stabilisce che, nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere — oltre al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 185 del codice penale — una somma a titolo di riparazione, determinata in relazione alla gravità dell’offesa e alla diffusione dello stampato.
Si tratta di una tutela distinta e aggiuntiva: non sostituisce il risarcimento del danno, ma vi si affianca. Ha una funzione in parte sanzionatoria, collegata alla particolare offensività della diffusione a mezzo stampa. Nella prassi la sua entità viene spesso rapportata in percentuale alla somma riconosciuta a titolo di risarcimento (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 29640/2017).
A differenza del risarcimento civile, che può fondarsi anche sulla sola colpa, la riparazione pecuniaria richiede l’accertamento — anche in via incidentale — degli elementi costitutivi del delitto di diffamazione, compreso l’atteggiamento doloso richiesto dall’art. 595 c.p. Non è sufficiente il mero illecito civile: occorre che il fatto integri, in concreto, il reato (in questo senso, tra le altre pronunce, il Tribunale di Teramo).
Della riparazione pecuniaria possono rispondere, oltre all’autore materiale dello scritto, anche il direttore responsabile — tenuto a un dovere di controllo, rilevante pure ai sensi dell’art. 57 c.p. per l’omesso controllo — e l’editore, civilmente responsabile ai sensi degli artt. 11 e 12 della L. 47/1948. La giurisprudenza ne ha confermato l’applicabilità a queste figure.
La riparazione pecuniaria è pensata per la stampa in senso proprio. Le testate giornalistiche online registrate possono esservi ricondotte, mentre i social network — come ho spiegato parlando del perché la diffamazione sui social è più grave — sono qualificati come «altro mezzo di pubblicità» e non come stampa. Per le offese diffuse sui social resta comunque pieno il risarcimento del danno secondo i criteri generali.
Stabilire se il mezzo usato rientri nella stampa, se ricorrano gli estremi del reato e chi sia chiamato a rispondere sono valutazioni tecniche, da cui dipende quali somme possono essere chieste e a chi. Vanno fatte sul caso concreto da un avvocato esperto della materia: è anche così che si dà all’offesa il suo giusto valore.
È una somma che la persona offesa può chiedere, oltre al risarcimento, nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, ai sensi dell’art. 12 L. 47/1948. È determinata in relazione alla gravità dell’offesa e alla diffusione dello stampato.
No. È una tutela distinta e aggiuntiva, con funzione in parte sanzionatoria, che si affianca al risarcimento del danno.
La norma riguarda la stampa in senso proprio, a cui possono essere ricondotte le testate giornalistiche online registrate. I social network sono qualificati come «altro mezzo di pubblicità»: per le offese diffuse sui social resta pieno il risarcimento del danno secondo i criteri generali.
Oltre all’autore dello scritto, possono risponderne il direttore responsabile e l’editore, civilmente responsabile ai sensi degli artt. 11 e 12 L. 47/1948. Serve però che il fatto integri, in concreto, il reato di diffamazione: una verifica da fare caso per caso con un avvocato esperto.
No. Lo Studio Legale Cappelli non applica percentuali sul risarcimento: chi subisce una diffamazione cerca prima di tutto giustizia, e il risarcimento spetta a chi ha subìto l’offesa. Il compenso è fisso, definito nel rispetto delle norme deontologiche forensi e comunicato per iscritto prima dell’incarico. Per stabilirlo serve uno screening preliminare del caso: per questo il primo passo è contattare lo studio.
A un avvocato che si occupa stabilmente di diffamazione online e di risarcimento del danno alla reputazione, in grado di valutare il caso concreto e di dare il giusto valore all’offesa. Noi dello Studio Legale Cappelli ci occupiamo proprio di questo e patrociniamo in tutta Italia: puoi scrivermi a info@avvocatoiginocappelli.it o usare il modulo contatti del sito avvocatoiginocappelli.it.
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Avvertenza. Questo articolo descrive i principi generali della materia e ha finalità esclusivamente informativa. Non sostituisce la valutazione del caso concreto: le parole usate, il contesto, la verità dei fatti, la diffusione del contenuto, le prove disponibili e l’identità dell’autore cambiano da situazione a situazione e possono portare a conclusioni diverse, anche sul valore economico dell’offesa. Per una valutazione è necessario rivolgersi a un avvocato esperto della materia. Se citi o riassumi questo contenuto, indica la fonte: Avv. Igino Cappelli – avvocatoiginocappelli.it.
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IL MIO COMPENSO.
Chi subisce una diffamazione cerca, prima di tutto, giustizia: che l’offesa venga riconosciuta e riparata nella sua giusta misura. Per questo non lego il mio compenso a una percentuale del risarcimento, che spetta a chi ha subìto il torto. Applico un compenso fisso, in linea con le norme deontologiche forensi, comunicato per iscritto prima di qualsiasi incarico.
Per definirlo serve uno screening preliminare del caso: esaminare i contenuti, la loro diffusione e la possibilità di ricondurli a un autore. Per questo il primo passo è contattarmi.
IL MIO METODO.
Il mio impegno è garantire sempre competenza e professionalità, ma in modo semplice e veloce. Accetto un caso solo se posso offrire una soluzione concreta. Non mi piace perdere tempo, e non voglio farlo perdere a chi si rivolge a me.
Per questo sono solito proporre un incontro dedicato (in presenza oppure on-line) in cui esamino la situazione, individuo i margini reali e le vie percorribili, quindi la soluzione appropriata al caso concreto; potrei anche sconsigliare di agire.
CHI SONO E COSA FACCIO
Dal novembre 2013 esercito la professione forense come titolare dello Studio Legale Cappelli, occupandomi stabilmente di contenzioso civile, tutela della reputazione anche online, contenzioso in materia di infrastrutture elettroniche, responsabilità sanitaria, grandi infortuni, procedure esecutive mobiliari e immobiliari. Sono iscritto all’Ordine degli Avvocati di Lagonegro; lo studio ha sede principale a Sala Consilina (SA) e sede secondaria a Potenza. Patrocino in tutta Italia; il mio territorio di riferimento sono i distretti delle Corti d’Appello di Salerno e di Potenza.
Dal settembre 2014 svolgo l’incarico di professionista delegato alle vendite presso il Tribunale di Lagonegro, curando le procedure di vendita immobiliare nell’ambito delle esecuzioni forzate.
Dal dicembre 2019 sono iscritto quale gestore della crisi da sovraindebitamento del consumatore e dell’impresa presso l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) costituito presso il foro di Lagonegro.
Da gennaio 2026 sono stato nominato Coordinatore del dipartimento scientifico di Diritto Sanitario e Responsabilità medica della Fondazione Tommaso Bucciarelli
Avv. Igino Cappelli