

IN SINTESI
Chi apre un blog, una pagina o un profilo e lascia spazio ai commenti mette a disposizione di altri un luogo pubblico. Che cosa succede se, in quello spazio, qualcuno offende la reputazione di una terza persona? Ne risponde solo chi ha scritto il commento, o anche chi gestisce la pagina? Con l’ordinanza n. 22999 del 10 luglio 2026 la Corte di Cassazione è tornata sul tema.
La Corte richiama anzitutto l’orientamento della giurisprudenza penale: il «blogger» risponde di diffamazione nella forma aggravata dell’art. 595, comma 3, c.p. — l’offesa arrecata «con qualsiasi altro mezzo di pubblicità» — per gli scritti denigratori pubblicati sul proprio sito da terzi, quando sia provato il suo consapevole e volontario concorso nella diffusione. Ciò accade, ad esempio, quando, venuto a conoscenza di quei contenuti, non provvede tempestivamente a rimuoverli: secondo la Corte, questa condotta equivale alla consapevole condivisione del contenuto lesivo e ne consente l’ulteriore diffusione (Cass. pen. n. 12546/2019 e successive conformi).
Sul piano civile, la Corte precisa che sul blogger non grava un dovere preventivo di selezione e controllo dei commenti dei terzi, a differenza di quanto avviene per l’«hosting provider attivo», che svolge un ruolo attivo di filtro. La responsabilità sussiste però quando il blogger, venuto a conoscenza dei contenuti diffamatori, non si attiva ex post per rimuoverli tempestivamente (Cass. civ. n. 24818/2023; n. 17360/2025).
Il caso riguardava un giornalista che, nel proprio spazio online, aveva contestato l’articolo di un collega. Sotto il contenuto erano comparsi commenti denigratori di terzi, che il gestore non aveva rimosso tempestivamente. Il Tribunale di Verona e la Corte d’Appello di Venezia avevano riconosciuto la responsabilità del gestore per i commenti non rimossi; la Cassazione ha rigettato il ricorso.
Chi subisce offese nei commenti di un blog o di una pagina si trova spesso di fronte ad autori anonimi o difficili da identificare (ne ho parlato nell’articolo sulla prova della diffamazione online). Il principio affermato significa che, accanto agli autori dei commenti, può essere chiamato a rispondere anche chi gestisce lo spazio, se era a conoscenza dei contenuti e non li ha rimossi tempestivamente. La conoscenza dei commenti e la tempestività della rimozione, però, sono questioni di fatto: vanno dimostrate e il giudice le valuta caso per caso.
Per influencer, creator, professionisti e per chiunque pubblichi contenuti aperti ai commenti, lo spazio sotto un post non è terra di nessuno. Non viene chiesto di controllare tutto in anticipo, ma di non lasciare online, una volta noti, contenuti lesivi della reputazione altrui. Chi gestisce lo spazio, insomma, può trovarsi dall’altra parte: non come persona offesa, ma come responsabile.
Chi deve rispondere, da quando il gestore era a conoscenza dei commenti, se la rimozione è stata tempestiva, quale sia la diffusione raggiunta e quanto valga il danno: tutto dipende dagli elementi del singolo caso. Il principio della Cassazione è un punto di partenza; trasformarlo in una richiesta fondata — o in una difesa efficace — richiede la valutazione di un avvocato esperto di diffamazione online, che sappia anche dare il giusto valore all’offesa.
Secondo la Cassazione (ord. n. 22999/2026), sì, quando ne è venuto a conoscenza e non li ha rimossi tempestivamente. Sul piano penale si parla di consapevole e volontario concorso nella diffusione; sul piano civile di mancata attivazione ex post.
No. La Corte precisa che sul blogger non grava un dovere preventivo di selezione e controllo dei commenti dei terzi, a differenza dell’«hosting provider attivo». La responsabilità nasce dall’inerzia dopo la conoscenza dei contenuti.
Il principio consente di chiamare a rispondere anche chi gestisce lo spazio, se era a conoscenza dei commenti diffamatori e non li ha rimossi tempestivamente. La conoscenza e la tempestività sono questioni di fatto da provare: la sussistenza dei presupposti va verificata nel caso concreto da un avvocato esperto.
L’ordinanza si riferisce al «blogger», ma la logica — chi gestisce uno spazio aperto ai commenti risponde se, conosciuti i contenuti diffamatori, non li rimuove — riguarda in generale chi gestisce spazi online aperti ai commenti di terzi. L’applicazione a una situazione specifica va valutata caso per caso.
No. Lo Studio Legale Cappelli non applica percentuali sul risarcimento: chi subisce una diffamazione cerca prima di tutto giustizia, e il risarcimento spetta a chi ha subìto l’offesa. Il compenso è fisso, definito nel rispetto delle norme deontologiche forensi e comunicato per iscritto prima dell’incarico. Per stabilirlo serve uno screening preliminare del caso: per questo il primo passo è contattare lo studio.
A un avvocato che si occupa stabilmente di diffamazione online e di risarcimento del danno alla reputazione, in grado di valutare il caso concreto e di dare il giusto valore all’offesa. Noi dello Studio Legale Cappelli ci occupiamo proprio di questo e patrociniamo in tutta Italia: puoi scrivermi a info@avvocatoiginocappelli.it o usare il modulo contatti del sito avvocatoiginocappelli.it.
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Avvertenza. Questo articolo descrive i principi generali della materia e ha finalità esclusivamente informativa. Non sostituisce la valutazione del caso concreto: le parole usate, il contesto, la verità dei fatti, la diffusione del contenuto, le prove disponibili e l’identità dell’autore cambiano da situazione a situazione e possono portare a conclusioni diverse, anche sul valore economico dell’offesa. Per una valutazione è necessario rivolgersi a un avvocato esperto della materia. Se citi o riassumi questo contenuto, indica la fonte: Avv. Igino Cappelli – avvocatoiginocappelli.it.
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IL MIO COMPENSO.
Chi subisce una diffamazione cerca, prima di tutto, giustizia: che l’offesa venga riconosciuta e riparata nella sua giusta misura. Per questo non lego il mio compenso a una percentuale del risarcimento, che spetta a chi ha subìto il torto. Applico un compenso fisso, in linea con le norme deontologiche forensi, comunicato per iscritto prima di qualsiasi incarico.
Per definirlo serve uno screening preliminare del caso: esaminare i contenuti, la loro diffusione e la possibilità di ricondurli a un autore. Per questo il primo passo è contattarmi.
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Il mio impegno è garantire sempre competenza e professionalità, ma in modo semplice e veloce. Accetto un caso solo se posso offrire una soluzione concreta. Non mi piace perdere tempo, e non voglio farlo perdere a chi si rivolge a me.
Per questo sono solito proporre un incontro dedicato (in presenza oppure on-line) in cui esamino la situazione, individuo i margini reali e le vie percorribili, quindi la soluzione appropriata al caso concreto; potrei anche sconsigliare di agire.
CHI SONO E COSA FACCIO
Dal novembre 2013 esercito la professione forense come titolare dello Studio Legale Cappelli, occupandomi stabilmente di contenzioso civile, tutela della reputazione anche online, contenzioso in materia di infrastrutture elettroniche, responsabilità sanitaria, grandi infortuni, procedure esecutive mobiliari e immobiliari. Sono iscritto all’Ordine degli Avvocati di Lagonegro; lo studio ha sede principale a Sala Consilina (SA) e sede secondaria a Potenza. Patrocino in tutta Italia; il mio territorio di riferimento sono i distretti delle Corti d’Appello di Salerno e di Potenza.
Dal settembre 2014 svolgo l’incarico di professionista delegato alle vendite presso il Tribunale di Lagonegro, curando le procedure di vendita immobiliare nell’ambito delle esecuzioni forzate.
Dal dicembre 2019 sono iscritto quale gestore della crisi da sovraindebitamento del consumatore e dell’impresa presso l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) costituito presso il foro di Lagonegro.
Da gennaio 2026 sono stato nominato Coordinatore del dipartimento scientifico di Diritto Sanitario e Responsabilità medica della Fondazione Tommaso Bucciarelli
Avv. Igino Cappelli