

Per capire meglio di cosa si parla, è opportuno partire da un esempio:
Marco, 42 anni, si sottopone a un intervento chirurgico per la rimozione di un linfonodo al collo. L’operazione riesce dal punto di vista tecnico, ma al risveglio Marco non riesce più a muovere correttamente una parte del collo e della spalla. Ha subito una paresi del muscolo sternocleidomastoideo dovuta a una lesione del nervo accessorio. Quando chiede spiegazioni, scopre che questa conseguenza era un rischio noto dell’intervento, ma nessuno gliene aveva parlato e non era indicata tra le complicanze postoperatorie nel modulo che aveva letto e sottoscritto.
Marco può ottenere un risarcimento?
Secondo la Corte di Cassazione, nessun trattamento sanitario può essere effettuato senza il consenso libero e informato del paziente, salvo i casi espressamente previsti dalla legge (urgenze, trattamenti obbligatori).
Ora, come sempre, se parlo di un argomento è perchè ho maturato esperienza in merito e lo conosco bene, quindi per contattarmi trovi tutte le istruzioni in fondo all’articolo.
Inoltre, hai la possibilità di conoscere le stesse cose, ascoltando l’episodio del mio podcast Better Call Igino, che linko qui sotto.
Tornando al caso di Marco, la Corte ha più volte chiarito che non basta la firma su un modulo: il consenso informato è valido solo se è il risultato di una adeguata informazione fornita dal medico, personalizzata rispetto al caso specifico, e comprensibile per il paziente.
La Corte, inoltre, distingue con chiarezza due diritti che possono essere violati entrambi in caso di omesso consenso informato o in alternativa tra essi:
Le possibili ipotesi di responsabilità
Dalla sintesi della giurisprudenza emergono quattro scenari principali:
Una storia giuridica che parte da lontano
Il consenso informato, come concetto giuridico, nasce nel 1914 negli Stati Uniti (caso Schloendorf) e si sviluppa fino ad approdare in Italia con una progressiva elaborazione giurisprudenziale e normativa. La legge n. 219/2017, oggi in vigore, ha codificato espressamente che:
“Nessun trattamento può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata”.
E ha definito il consenso come espressione della relazione fiduciaria tra medico e paziente, fondata sull’autonomia decisionale del primo e sulla responsabilità tecnica del secondo.
Conclusione
Il caso di Marco non è solo un episodio personale. È un esempio emblematico di un principio giuridico fondamentale: non esiste buona medicina senza buona informazione.
Se ti riconosci in questa storia, può essere utile parlarne con un avvocato: la tua esperienza ha valore, e la legge, se ben conosciuta, può tutelarti.
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Avv. Igino Cappelli