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INDENNIZZI PER DANNI DA VACCINO ANTI-COVID

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Pubblicato da Igino Cappelli 7 Maggio 2022
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Tag
  • covid
  • danni da vaccino
  • indennizzi vaccino
  • indennizzo vaccinazione
  • indennizzo vaccino
  • vaccinazione
  • vaccini

 

 

 

 

 

 

L’art. 20 del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 ha aggiunto all’art. 1 il comma 1 bis, il quale stabilisce che: “L’indennizzo di cui al comma 1 [dovuto per i danni derivanti da qualsiasi vaccino obbligatorio per legge] spetta, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente  legge,  anche  a  coloro  che  abbiano riportato  lesioni  o  infermità,  dalle  quali  sia  derivata   una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a  causa  della vaccinazione  anti  SARS-CoV-2   raccomandata   dall’autorità sanitaria italiana.

L’indennizzo corrisponde in un assegno, riversibile per quindici anni[1], il cui importo bimestrale può variare da 1.600,00 euro a 1.800,00 euro[2], a seconda dei danni subiti ed è cumulabile con qualsiasi altro emolumento percepito.

Il presupposto per la concessione dell’indennizzo consiste nella verifica del nesso causale tra la somministrazione del vaccino e la menomazione dell’integrità psico-fisica o la morte è espresso dalla commissione medico-ospedaliera dell’ASL territorialmente competente.

Avverso il giudizio della commissione è ammesso ricorso al Ministro della sanità.

Entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, il Ministro della sanità decide sul ricorso stesso con atto che è comunicato al ricorrente entro trenta giorni. A questo punto, il ricorrente può ricorrere dinanzi al Giudice entro un anno dalla   comunicazione   della decisione sul ricorso o, in difetto, dalla scadenza del termine previsto per la comunicazione.

In ogni caso, nel caso di aggravamento delle infermità o delle lesioni, l’interessato può presentare domanda di revisione al Ministro della sanità, tramite la USL territorialmente competente, entro sei mesi dalla data di conoscenza dell’evento.

È necessario allegare al ricorso alla CMO il documento che certifichi l’avvenuta vaccinazione e quanti altri dimostrino il nesso di causalità tra la somministrazione e la lesione. È opportuno, pertanto, un parere medico-legale.

[1] In alternativa può essere anche richiesta una somma di 75.000,00 euro una tantum, ex art. 2 L. 210/92, comma 3.

[2] Importo arrotondato.

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