

Quando un armadietto di distribuzione — o, più in generale, una rete in rame o in fibra — insiste sul suolo pubblico comunale, il rapporto tra Comune e operatore non è esclusivamente di tipo dominicale, ma anche pubblicistico e tributario. Il Comune non si difende come un privato qualunque: dispone di strumenti propri, sia per incassare sia, all’occorrenza, per ordinare la rimozione.
L’occupazione di suolo pubblico per la fornitura di servizi a rete presuppone un titolo: l’atto concessorio o autorizzatorio dell’ente. Le reti di comunicazione elettronica hanno carattere di pubblica utilità, ma ciò non sostituisce il titolo: consente all’operatore di attivare le procedure previste, non di occupare il demanio a piacimento. La fonte della legittimità dell’occupazione resta l’atto amministrativo.
L’occupazione permanente con cavi e condutture per servizi di pubblica utilità è soggetta al canone unico patrimoniale (CUP) previsto dall’art. 1, comma 831, della legge 160/2019. Un dato è decisivo: il presupposto del canone include l’occupazione “anche abusiva” (comma 819). Significa che il Comune può pretendere il canone anche per occupazioni prive di titolo. Attenzione, però, a non confondere i piani: tassare non significa sanare. Il pagamento del CUP è un tributo, non un titolo, e non rende lecita l’occupazione.
Qui sta la differenza più importante rispetto al privato. Per i beni del demanio e del patrimonio indisponibile, l’art. 823, comma 2, del codice civile attribuisce al Comune l’autotutela esecutiva: la facoltà di ordinare direttamente, con provvedimento amministrativo, il rilascio e la rimozione dell’occupazione priva di titolo, in alternativa ai mezzi ordinari davanti al giudice. In altre parole, il Comune non è obbligato a fare causa: può emettere un’ordinanza di rilascio.
La giurisprudenza qualifica questo provvedimento come atto dovuto e sostanzialmente vincolato, che non richiede particolari sforzi motivazionali, né la comparazione con l’interesse dell’occupante, perché in presenza di un’occupazione abusiva, non si forma alcun affidamento legittimo.
Il limite è netto: l’autotutela vale per il demanio e il patrimonio indisponibile. Sui beni del patrimonio disponibile il Comune deve agire come un privato e deve servirsi dei rimedi civilistici ordinari; un’ordinanza di sgombero su tali beni sarebbe nulla per carenza di potere.
il Comune ha più strumenti del proprietario privato, non meno. esso può governare a monte l’occupazione (autorizzazione e regolamento), incassare il CUP a valle, e rimuovere in autotutela l’occupazione abusiva che non intende tollerare. Va infine ricordato che i beni demaniali sono inusucapibili: l’operatore non acquista alcun diritto per il solo decorso del tempo.
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Dal novembre 2013 esercito la professione forense come titolare dello Studio Legale Cappelli, occupandomi stabilmente di contenzioso civile e penale, responsabilità sanitaria, infortunistica, procedure esecutive mobiliari e immobiliari, contenzioso in materia di infrastrutture di telecomunicazione.
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Avv. Igino Cappelli