

Il canone unico patrimoniale (CUP) sulle reti di telecomunicazione è, per molti Comuni, un’entrata in larga parte non incassata. Le pronunce della Corte di Cassazione del 2026 hanno chiarito il quadro: vale la pena capirlo, perché la maggior parte degli enti riscuote oggi solo da uno o due soggetti.
Per l’occupazione con cavi e condutture il canone è forfettario, calcolato per utenza (con un minimo di 800 euro per operatore, per anno). Soggetto passivo non è solo il proprietario della rete, ma ogni operatore che la utilizza, anche in via mediata: la Cassazione ha stabilito che paga anche chi eroga il servizio usando reti altrui, compreso l’accesso “virtuale” alla fibra. Per le antenne e i tralicci vale invece il distinto “canone antenne” (comma 831-bis), pari a 800 euro per impianto.
Le Sezioni Unite hanno qualificato il CUP come tributo. Ne discende che il recupero passa per l’accertamento esecutivo tributario, con contraddittorio preventivo, e che l’eventuale contenzioso appartiene alle Corti di Giustizia Tributaria, non al giudice ordinario. I Comuni che hanno agito con strumenti civilistici devono verificarne la tenuta.
Il CUP è dovuto anche per l’occupazione “anche abusiva”. Ma tassare non equivale a legittimare: il pagamento del canone è un tributo, non un titolo, e non preclude al Comune l’autotutela sulle occupazioni prive di titolo. Allo stesso modo, la semplificazione delle autorizzazioni introdotta dal PNRR non è un’esenzione dal canone: chi ottiene più facilmente il permesso resta tenuto al CUP.
La tariffa è fissata per legge e non modificabile dal singolo ente: la leva del Comune non è il livello del canone, ma la base (quanti operatori e quante utenze intercetta) e l’attività di accertamento. Sulle antenne, inoltre, il forfait di 800 euro opera come un tetto che riduce il gettito storico, esteso dalla Cassazione anche alle locazioni su patrimonio disponibile. La proposta, quindi, va costruita sul comma 831 — cavi e fibra — non sulle antenne.
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Dal novembre 2013 esercito la professione forense come titolare dello Studio Legale Cappelli, occupandomi stabilmente di contenzioso civile e penale, responsabilità sanitaria, infortunistica, procedure esecutive mobiliari e immobiliari, contenzioso in materia di infrastrutture di telecomunicazione.
Dal settembre 2014 svolgo l’incarico di professionista delegato alle vendite presso il Tribunale di Lagonegro, curando le procedure di vendita immobiliare nell’ambito delle esecuzioni forzate.
Dal dicembre 2019 sono iscritto quale gestore della crisi da sovraindebitamento del consumatore e dell’impresa presso l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) costituito presso il foro di Lagonegro.
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Avv. Igino Cappelli