

Chi ha avuto a che fare con i vecchi pali del telefono sul proprio terreno sa che, in mancanza di un titolo, il proprietario può vantare diritti precisi, fino all’indennità per l’occupazione. È naturale, allora, aspettarsi che valga lo stesso quando un operatore fa passare la fibra ottica sull’immobile. Eppure le due situazioni non sono identiche, e confonderle porta a pretese destinate a cadere. Vediamo perché.
Due regimi diversi per due situazioni diverse.
La differenza nasce dal modo in cui la legge bilancia il diritto di proprietà con l’interesse pubblico alla diffusione delle reti di comunicazione.
Le reti di comunicazione elettronica a uso pubblico hanno carattere di pubblica utilità. Su questa premessa, il Codice delle comunicazioni elettroniche stabilisce, all’articolo 91, che i fili e i cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, al di sopra delle proprietà pubbliche o private, così come davanti a quei lati di edifici privi di finestre o di altre aperture praticabili.
È un limite legale alla proprietà: la legge stessa impone al privato di tollerare quel passaggio, in nome dell’utilità collettiva della rete.
Perché non è dovuta l’indennità.
Da questa impostazione discende la conseguenza che più sorprende i proprietari: per il passaggio dei cavi senza appoggio l’articolo 91 prevede espressamente che al proprietario non è dovuta alcuna indennità.
Qui sta lo scarto rispetto alla vicenda dei vecchi pali. Quando l’occupazione del fondo avviene tramite sostegni infissi nel suolo o ancoraggi che gravano stabilmente sull’immobile senza un titolo, il discorso sull’occupazione e sulle relative tutele economiche si pone in altri termini. Ma il semplice transito di un cavo senza appoggio, reso lecito direttamente dalla legge, non apre il diritto a un compenso. Aspettarsi un’indennità in questa ipotesi significa applicare alla fibra una logica che non le appartiene.
Cosa puoi comunque pretendere.
Questo non vuol dire che il proprietario sia privo di tutele. Significa che le sue tutele stanno altrove, e sono altrettanto concrete.
L’operatore che interviene è tenuto a eseguire i lavori a regola d’arte e a non pregiudicare il libero uso dell’immobile. Soprattutto, deve ripristinare a proprie spese lo stato dei luoghi e accollarsi gli oneri per la riparazione di eventuali danni arrecati durante gli interventi. Il transito è imposto dalla legge, ma il modo in cui viene realizzato resta sottoposto a regole, e la loro violazione genera responsabilità.
C’è poi un equilibrio che opera a tuo favore quando devi intervenire sull’immobile: se vuoi abbattere un muro o realizzare un’innovazione, puoi chiedere che i cavi siano spostati per consentirti i lavori.
In conclusione:
sulla fibra ottica, la domanda giusta non è «quanto mi spetta per il passaggio», ma «i lavori sono stati eseguiti correttamente e i luoghi sono stati ripristinati». Per i cavi senza appoggio la legge non riconosce un’indennità, ma impone all’operatore di non lasciare danni dietro di sé. È lì che si concentra la tutela del proprietario.
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CHI SONO E COSA FACCIO
Dal novembre 2013 esercito la professione forense come titolare dello Studio Legale Cappelli, occupandomi stabilmente di contenzioso civile e penale, responsabilità sanitaria, infortunistica, procedure esecutive mobiliari e immobiliari, contenzioso in materia di infrastrutture di telecomunicazione.
Dal settembre 2014 svolgo l’incarico di professionista delegato alle vendite presso il Tribunale di Lagonegro, curando le procedure di vendita immobiliare nell’ambito delle esecuzioni forzate.
Dal dicembre 2019 sono iscritto quale gestore della crisi da sovraindebitamento del consumatore e dell’impresa presso l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) costituito presso il foro di Lagonegro.
Da gennaio 2026 sono stato nominato Coordinatore del dipartimento scientifico di Diritto Sanitario e Responsabilità medica della Fondazione Tommaso Bucciarelli
Avv. Igino Cappelli