

La costruzione di una stazione radio base — comunemente percepita come “antenna” o “ripetitore” — sul fondo confinante o nelle immediate vicinanze di un immobile è una situazione che spesso ingenera frustrazione in chi è costretto a subirla, senza avere nemmeno il beneficio del canone di locazione, dell’esproprio, dell’acquisto del suolo e così via.
Eppure ci sono casi in cui anche il confinante ha diritto ad indennità; e ciò può verificarsi anche quando l’impianto rispetta integralmente i limiti di esposizione elettromagnetica fissati dalla legge.
Una pronuncia particolarmente chiara sul punto è la sentenza del Tribunale di Piacenza n. 709 del 2 novembre 2018, che ha riconosciuto un indennizzo di 65.600 euro ai proprietari di un compendio rurale interessato dalla presenza di un’antenna alta oltre 34 metri.
I proprietari di un complesso immobiliare rurale — composto da fabbricati abitativi, fabbricati rurali, terreni agricoli, capannone produttivo, palazzina uffici e impianto fotovoltaico — convenivano in giudizio la società di telefonia che aveva installato sul fondo confinante una stazione radio base, regolarmente autorizzata e munita di parere favorevole di ARPA e AUSL.
Gli attori oltre a lamentare un danno fisico e/o sanitario, nonché il superamento dei limiti di legge in materia di campi elettromagnetici, lamentavano anche la diminuzione del valore commerciale dei propri beni, conseguenza della presenza ingombrante e visibile dell’opera.
La consulenza tecnica accertava che le emissioni effettive si mantenevano abbondantemente al di sotto dei valori di attenzione previsti dal DPCM 8 luglio 2003 (6 V/m). Nonostante ciò, il Tribunale ha riconosciuto la fondatezza della domanda limitatamente ad alcuni fabbricati rurali — quelli destinabili a uso abitativo e posti a poche decine di metri dall’antenna — condannando la società convenuta al pagamento di un indennizzo pari al 40% del loro valore di mercato.
Il principio centrale della decisione è netto: la percezione collettiva del rischio elettromagnetico incide sul prezzo di mercato dell’immobile, a prescindere dalla effettiva dannosità delle emissioni.
In altri termini, il mercato immobiliare registra la diffidenza dell’opinione pubblica verso i beni che gravitano nell’orbita di una fonte di possibile rischio, traducendola in minore appetibilità commerciale e quindi in deprezzamento del bene. È irrilevante che la scienza non abbia provato con certezza la dannosità dei campi elettromagnetici al di sotto delle soglie di legge: rileva il fatto, oggettivo e misurabile, che l’acquirente medio — quello cui si commisura il valore di scambio — sconta nel prezzo quel rischio percepito.
Lo stesso principio era stato già affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 22148/2010, che ha riconosciuto come l’esistenza di campi elettromagnetici, pur in assenza di prova scientifica certa della loro dannosità, incida comunque, per il rischio possibile o probabile, sul valore venale dei terreni interessati dall’asservimento.
Il dato è giuridicamente significativo perché sposta l’asse della valutazione: non si discute della legittimità dell’impianto né del superamento di soglie, ma della compressione di una facoltà del diritto di proprietà — quella di disporre del bene al suo pieno valore di mercato.
La cornice di riferimento è l’art. 44 del D.P.R. 327/2001 (Testo Unico in materia di espropriazione per pubblica utilità), che prevede un indennizzo a favore del proprietario di un fondo che, dall’esecuzione di un’opera pubblica o di pubblica utilità, sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà.
La norma è il punto di equilibrio fra due esigenze: da un lato, consentire la realizzazione di opere di interesse collettivo (e una stazione radio base è qualificata dalla legge come opera di pubblica utilità); dall’altro, evitare che il sacrificio gravi interamente sul singolo proprietario confinante, ripartendone il costo sull’intera collettività secondo un principio di giustizia distributiva.
La giurisprudenza parla, in questi casi, di “espropriazione larvata”: una situazione in cui il diritto di proprietà non viene formalmente ablato ma viene compresso nel suo nucleo economico, perdendo parte del suo valore commerciale.
Il principio affermato dal Tribunale di Piacenza, in linea con l’orientamento della Corte di Cassazione, ha portata generale: la legittimità tecnica e amministrativa di un’antenna non esclude il diritto del proprietario confinante a vedersi indennizzato il deprezzamento commerciale del proprio immobile, quando questo derivi dalla collocazione e dalle caratteristiche dell’opera.
Si tratta di un equilibrio delicato fra interesse pubblico alla diffusione delle infrastrutture di telecomunicazione e tutela del diritto dominicale del privato, che la disciplina dell’espropriazione per pubblica utilità risolve nei termini di un sacrificio compensato. La quantificazione concreta dipende dalle caratteristiche dell’immobile, dalla sua destinazione, dalla distanza dall’impianto e dalle condizioni del mercato locale, e richiede una valutazione tecnica caso per caso.