

Quando un proprietario chiede la rimozione dei pali elettrici dal proprio terreno, una delle risposte più frequenti del gestore è questa: «quel diritto lo abbiamo ormai acquisito per usucapione». È un’eccezione che spesso scoraggia chi la riceve. Vale la pena capire cosa significa davvero, perché non chiude affatto ogni discorso.
Cos’è l’usucapione di una servitù
L’usucapione è il modo in cui un diritto si acquista per effetto del possesso protratto nel tempo. Applicata alla servitù di elettrodotto, significa che il gestore può sostenere di aver maturato il diritto a mantenere i propri impianti sul fondo per aver esercitato quel passaggio in modo continuato per il periodo previsto dalla legge, in via ordinaria vent’anni.
Non ogni servitù, però, si può usucapire. Il Codice civile lo consente solo per le servitù apparenti, cioè quelle rivelate da opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio. La servitù di elettrodotto, manifestata da pali e cavi aerei ben visibili sul fondo, rientra in questa categoria: ecco perché il gestore può invocarla.
Perché l’eccezione non è automatica
Affermare di aver usucapito un diritto e averlo davvero acquisito sono due cose diverse. L’usucapione presuppone un possesso che abbia determinate caratteristiche e che si sia protratto, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto. È il gestore che invoca l’usucapione a doverne dimostrare i presupposti: non basta che i pali siano lì da molti anni perché ogni conseguenza sia scontata.
Si tratta, in altre parole, di una questione di fatto e di prova, non di una formula che chiude la porta in faccia al proprietario.
Cosa resta al proprietario anche quando la servitù c’è
Qui sta il punto che spesso sfugge. Anche nell’ipotesi in cui il diritto del gestore si sia effettivamente consolidato, il proprietario del fondo servente non diventa un soggetto privo di tutele.
La servitù, infatti, non può spingersi fino a impedire al proprietario di godere e disporre del proprio bene: di costruire, ristrutturare, innovare. Quando questi interventi lo richiedono, il proprietario può pretendere lo spostamento o la diversa collocazione dei cavi, purché offra al gestore un percorso alternativo egualmente idoneo all’esercizio della servitù.
E le spese di quello spostamento? Per la servitù di elettrodotto la disciplina di settore — il Testo unico del 1933 — le pone a carico dell’ente, e questo principio si applica anche quando la servitù sia stata acquisita proprio per usucapione. Il proprietario, in tali casi, è tenuto soltanto a mettere a disposizione il diverso luogo adatto, non a pagare il trasloco dell’impianto.
Il punto
L’usucapione è uno degli argomenti che il gestore usa più spesso, ma non è una parola magica. Da un lato va verificato che i suoi presupposti esistano davvero; dall’altro, anche dove la servitù risulti consolidata, restano al proprietario margini concreti — a partire dal diritto di chiedere lo spostamento dei cavi a spese dell’ente quando deve intervenire sul proprio immobile.
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CHI SONO E COSA FACCIO
Dal novembre 2013 esercito la professione forense come titolare dello Studio Legale Cappelli, occupandomi stabilmente di contenzioso civile e penale, responsabilità sanitaria, infortunistica, procedure esecutive mobiliari e immobiliari, contenzioso in materia di infrastrutture di telecomunicazione.
Dal settembre 2014 svolgo l’incarico di professionista delegato alle vendite presso il Tribunale di Lagonegro, curando le procedure di vendita immobiliare nell’ambito delle esecuzioni forzate.
Dal dicembre 2019 sono iscritto quale gestore della crisi da sovraindebitamento del consumatore e dell’impresa presso l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) costituito presso il foro di Lagonegro.
Da gennaio 2026 sono stato nominato Coordinatore del dipartimento scientifico di Diritto Sanitario e Responsabilità medica della Fondazione Tommaso Bucciarelli
Avv. Igino Cappelli