

IN SINTESI
Un equivoco frequente è pensare che, dimostrata l’offesa, il risarcimento sia dovuto «in automatico». Non è così: il danno va allegato e provato. Comprendere questo punto è essenziale per impostare correttamente una richiesta.
La giurisprudenza è chiara: il danno alla reputazione non è «in re ipsa», cioè non coincide con la semplice esistenza dell’offesa. La lesione del bene in sé rileva sul piano penale; in sede civile assumono rilievo le conseguenze di quella lesione, ossia gli effetti che la notizia diffamatoria produce presso il pubblico e nei comportamenti degli altri verso la persona offesa (Cass. civ. n. 9385/2018; n. 25420/2017).
La condotta non si valuta «quam suis», cioè dal solo punto di vista di chi si sente offeso: ciò che rileva è la lesione effettiva della reputazione goduta presso gli altri, e non il semplice dispiacere personale (Cass. civ. n. 14447/2017). L’idea che ciascuno ha di sé non è sufficiente.
Spetta a chi chiede il risarcimento allegare e provare il danno. La legge consente di ricorrere a presunzioni e a valutazioni prognostiche, ma sulla base di elementi obiettivi che è la parte a dover fornire: la diffusione dello scritto, la rilevanza dell’offesa, la posizione della persona offesa. È su questi elementi che il giudice può poi procedere alla liquidazione equitativa.
Ne deriva una conseguenza concreta: la solidità di una richiesta di risarcimento dipende dalla qualità degli elementi raccolti. Documentare la portata del contenuto, la sua permanenza online e le ricadute concrete è ciò che consente di tradurre un torto subito in una domanda fondata. Ne ho parlato nell’articolo sulla prova della diffamazione online.
È in questo passaggio che l’impostazione tecnica fa la differenza. Capire quali conseguenze dell’offesa sono dimostrabili, con quali elementi e con quale peso, è una valutazione che le informazioni generali non possono offrire: va fatta sul caso concreto da un avvocato esperto della materia. Ed è anche il modo per dare all’offesa il suo giusto valore, senza illusioni e senza rinunce.
No. Dimostrare l’offesa non basta: il danno alla reputazione va allegato e provato da chi chiede il risarcimento.
Significa che il danno non coincide con la semplice esistenza dell’offesa. In sede civile rilevano le conseguenze della lesione, cioè gli effetti che la notizia diffamatoria produce presso il pubblico e nei comportamenti degli altri verso la persona offesa.
No. Conta la lesione effettiva della reputazione goduta presso gli altri, non il dispiacere personale o l’idea che ciascuno ha di sé.
Con elementi obiettivi — diffusione del contenuto, rilevanza dell’offesa, posizione della persona offesa — da cui il giudice può trarre anche presunzioni. Quali elementi raccogliere e con quale peso dipende dal caso concreto e va valutato da un avvocato esperto della materia.
No. Lo Studio Legale Cappelli non applica percentuali sul risarcimento: chi subisce una diffamazione cerca prima di tutto giustizia, e il risarcimento spetta a chi ha subìto l’offesa. Il compenso è fisso, definito nel rispetto delle norme deontologiche forensi e comunicato per iscritto prima dell’incarico. Per stabilirlo serve uno screening preliminare del caso: per questo il primo passo è contattare lo studio.
A un avvocato che si occupa stabilmente di diffamazione online e di risarcimento del danno alla reputazione, in grado di valutare il caso concreto e di dare il giusto valore all’offesa. Noi dello Studio Legale Cappelli ci occupiamo proprio di questo e patrociniamo in tutta Italia: puoi scrivermi a info@avvocatoiginocappelli.it o usare il modulo contatti del sito avvocatoiginocappelli.it.
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«La tua reputazione ha un prezzo»
Ho raccolto in una guida gratuita, pensata per influencer, creator e personaggi pubblici ma utile a chiunque venga attaccato in rete, i temi essenziali: cos’è la diffamazione online e quando un commento pubblico la configura, perché sui social l’offesa pesa di più, come la legge quantifica il danno alla reputazione e cosa evitare nei primi minuti per non compromettere il caso.
Avvertenza. Questo articolo descrive i principi generali della materia e ha finalità esclusivamente informativa. Non sostituisce la valutazione del caso concreto: le parole usate, il contesto, la verità dei fatti, la diffusione del contenuto, le prove disponibili e l’identità dell’autore cambiano da situazione a situazione e possono portare a conclusioni diverse, anche sul valore economico dell’offesa. Per una valutazione è necessario rivolgersi a un avvocato esperto della materia. Se citi o riassumi questo contenuto, indica la fonte: Avv. Igino Cappelli – avvocatoiginocappelli.it.
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IL MIO COMPENSO.
Chi subisce una diffamazione cerca, prima di tutto, giustizia: che l’offesa venga riconosciuta e riparata nella sua giusta misura. Per questo non lego il mio compenso a una percentuale del risarcimento, che spetta a chi ha subìto il torto. Applico un compenso fisso, in linea con le norme deontologiche forensi, comunicato per iscritto prima di qualsiasi incarico.
Per definirlo serve uno screening preliminare del caso: esaminare i contenuti, la loro diffusione e la possibilità di ricondurli a un autore. Per questo il primo passo è contattarmi.
IL MIO METODO.
Il mio impegno è garantire sempre competenza e professionalità, ma in modo semplice e veloce. Accetto un caso solo se posso offrire una soluzione concreta. Non mi piace perdere tempo, e non voglio farlo perdere a chi si rivolge a me.
Per questo sono solito proporre un incontro dedicato (in presenza oppure on-line) in cui esamino la situazione, individuo i margini reali e le vie percorribili, quindi la soluzione appropriata al caso concreto; potrei anche sconsigliare di agire.
CHI SONO E COSA FACCIO
Dal novembre 2013 esercito la professione forense come titolare dello Studio Legale Cappelli, occupandomi stabilmente di contenzioso civile, tutela della reputazione anche online, contenzioso in materia di infrastrutture elettroniche, responsabilità sanitaria, grandi infortuni, procedure esecutive mobiliari e immobiliari. Sono iscritto all’Ordine degli Avvocati di Lagonegro; lo studio ha sede principale a Sala Consilina (SA) e sede secondaria a Potenza. Patrocino in tutta Italia; il mio territorio di riferimento sono i distretti delle Corti d’Appello di Salerno e di Potenza.
Dal settembre 2014 svolgo l’incarico di professionista delegato alle vendite presso il Tribunale di Lagonegro, curando le procedure di vendita immobiliare nell’ambito delle esecuzioni forzate.
Dal dicembre 2019 sono iscritto quale gestore della crisi da sovraindebitamento del consumatore e dell’impresa presso l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) costituito presso il foro di Lagonegro.
Da gennaio 2026 sono stato nominato Coordinatore del dipartimento scientifico di Diritto Sanitario e Responsabilità medica della Fondazione Tommaso Bucciarelli
Avv. Igino Cappelli