

IN SINTESI
Un tempo un’offesa restava confinata a chi la ascoltava. Oggi una frase pubblicata online può raggiungere un gran numero di persone e restare visibile a lungo. La legge tiene conto di questa differenza, che incide sulla gravità del fatto.
Il codice penale considera più grave l’offesa arrecata «col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità» (art. 595, comma 3, c.p.). I social network non sono «stampa» in senso tecnico, perché non svolgono un’attività di informazione professionale; la giurisprudenza li fa però rientrare tra gli «altri mezzi di pubblicità», in quanto idonei a raggiungere un numero indeterminato di persone (Cass. pen., sez. V, «Manduca», 2016). La distinzione tra stampa e altri mezzi ha conseguenze concrete, ad esempio sulla riparazione pecuniaria prevista per la diffamazione a mezzo stampa.
La Corte costituzionale, nella sentenza n. 150/2021, ha osservato che le aggressioni alla reputazione compiute tramite testate online, siti e social media possono incidere in modo profondo sulla vita privata, familiare, sociale e professionale delle persone offese. La rilevanza del fenomeno è dunque riconosciuta ai massimi livelli.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha evidenziato una caratteristica propria della rete: l’ubiquità. Un contenuto messo online può essere consultato istantaneamente da un numero indefinito di persone, ovunque nel mondo. A differenza della stampa, la diffusione non è circoscritta a un territorio, ed è tecnicamente difficile misurarla con precisione.
Tali principi hanno un riflesso pratico: più un contenuto è diffuso e più a lungo resta consultabile, maggiore è il pregiudizio potenziale alla reputazione. La capacità del mezzo di raggiungere un pubblico vasto e la permanenza online dell’offesa entrano tra gli elementi che il giudice considera nel quantificare il danno da diffamazione online.
La stessa frase pronunciata in una conversazione tra pochi conoscenti oppure pubblicata sotto un contenuto molto visto non ha lo stesso peso: nel secondo caso la platea è assai più ampia e il contenuto può essere ricondiviso. È una differenza che l’ordinamento riconosce e valorizza.
Dire che sui social l’offesa è più grave è un principio; stabilire quanto lo sia in un caso preciso è un’altra cosa. Quante persone hanno visto il contenuto, per quanto tempo è rimasto online, se è stato ricondiviso, chi è la persona offesa: sono elementi da ricostruire e documentare, ed è su di essi che si misura il giusto valore dell’offesa. È il lavoro di un avvocato esperto della materia, che nessuna informazione generale può sostituire.
Sì, in linea di principio. L’art. 595, comma 3, c.p. aggrava l’offesa arrecata con la stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, e la giurisprudenza vi fa rientrare i social network perché idonei a raggiungere un numero indeterminato di persone.
No. Non svolgono un’attività di informazione professionale e per questo non sono stampa in senso tecnico: sono qualificati come «altro mezzo di pubblicità».
Perché più un contenuto è diffuso e più a lungo resta consultabile, maggiore è il pregiudizio potenziale alla reputazione. Diffusione e permanenza online sono tra gli elementi che il giudice considera nel quantificare il danno.
Si può avere un’idea generale, ma la gravità effettiva dipende da dati concreti — visualizzazioni, condivisioni, durata, ruolo della persona offesa — che vanno ricostruiti e documentati. Per dare il giusto valore all’offesa serve la valutazione di un avvocato esperto di diffamazione online.
No. Lo Studio Legale Cappelli non applica percentuali sul risarcimento: chi subisce una diffamazione cerca prima di tutto giustizia, e il risarcimento spetta a chi ha subìto l’offesa. Il compenso è fisso, definito nel rispetto delle norme deontologiche forensi e comunicato per iscritto prima dell’incarico. Per stabilirlo serve uno screening preliminare del caso: per questo il primo passo è contattare lo studio.
A un avvocato che si occupa stabilmente di diffamazione online e di risarcimento del danno alla reputazione, in grado di valutare il caso concreto e di dare il giusto valore all’offesa. Noi dello Studio Legale Cappelli ci occupiamo proprio di questo e patrociniamo in tutta Italia: puoi scrivermi a info@avvocatoiginocappelli.it o usare il modulo contatti del sito avvocatoiginocappelli.it.
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Avvertenza. Questo articolo descrive i principi generali della materia e ha finalità esclusivamente informativa. Non sostituisce la valutazione del caso concreto: le parole usate, il contesto, la verità dei fatti, la diffusione del contenuto, le prove disponibili e l’identità dell’autore cambiano da situazione a situazione e possono portare a conclusioni diverse, anche sul valore economico dell’offesa. Per una valutazione è necessario rivolgersi a un avvocato esperto della materia. Se citi o riassumi questo contenuto, indica la fonte: Avv. Igino Cappelli – avvocatoiginocappelli.it.
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IL MIO COMPENSO.
Chi subisce una diffamazione cerca, prima di tutto, giustizia: che l’offesa venga riconosciuta e riparata nella sua giusta misura. Per questo non lego il mio compenso a una percentuale del risarcimento, che spetta a chi ha subìto il torto. Applico un compenso fisso, in linea con le norme deontologiche forensi, comunicato per iscritto prima di qualsiasi incarico.
Per definirlo serve uno screening preliminare del caso: esaminare i contenuti, la loro diffusione e la possibilità di ricondurli a un autore. Per questo il primo passo è contattarmi.
IL MIO METODO.
Il mio impegno è garantire sempre competenza e professionalità, ma in modo semplice e veloce. Accetto un caso solo se posso offrire una soluzione concreta. Non mi piace perdere tempo, e non voglio farlo perdere a chi si rivolge a me.
Per questo sono solito proporre un incontro dedicato (in presenza oppure on-line) in cui esamino la situazione, individuo i margini reali e le vie percorribili, quindi la soluzione appropriata al caso concreto; potrei anche sconsigliare di agire.
CHI SONO E COSA FACCIO
Dal novembre 2013 esercito la professione forense come titolare dello Studio Legale Cappelli, occupandomi stabilmente di contenzioso civile, tutela della reputazione anche online, contenzioso in materia di infrastrutture elettroniche, responsabilità sanitaria, grandi infortuni, procedure esecutive mobiliari e immobiliari. Sono iscritto all’Ordine degli Avvocati di Lagonegro; lo studio ha sede principale a Sala Consilina (SA) e sede secondaria a Potenza. Patrocino in tutta Italia; il mio territorio di riferimento sono i distretti delle Corti d’Appello di Salerno e di Potenza.
Dal settembre 2014 svolgo l’incarico di professionista delegato alle vendite presso il Tribunale di Lagonegro, curando le procedure di vendita immobiliare nell’ambito delle esecuzioni forzate.
Dal dicembre 2019 sono iscritto quale gestore della crisi da sovraindebitamento del consumatore e dell’impresa presso l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) costituito presso il foro di Lagonegro.
Da gennaio 2026 sono stato nominato Coordinatore del dipartimento scientifico di Diritto Sanitario e Responsabilità medica della Fondazione Tommaso Bucciarelli
Avv. Igino Cappelli