

Il fenomeno del randagismo rappresenta un problema diffuso, che talvolta può comportare rischi concreti per l’incolumità dei cittadini. Ma chi risponde dei danni provocati da un cane randagio? La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 16788 del 23 giugno 2025, ha chiarito che non sempre la responsabilità ricade automaticamente sulla pubblica amministrazione.
Cosa dice la legge?
Secondo l’articolo 2043 del Codice Civile, chiunque provochi un danno ingiusto ad altri è tenuto a risarcirlo. Applicato ai casi di randagismo, questo principio significa che la pubblica amministrazione, incaricata della prevenzione e gestione del fenomeno, potrebbe essere chiamata a rispondere dei danni causati da cani randagi.
La posizione della Cassazione
Tuttavia, la Corte ha chiarito che il danneggiato ha l’onere di provare due elementi fondamentali:
La sentenza sottolinea che non è sufficiente provare semplicemente il danno subito per effetto del randagio: il fatto stesso che il cane abbia provocato un danno non costituisce automaticamente prova di una colpa della pubblica amministrazione.
Quando scatta effettivamente la responsabilità?
La responsabilità scatta soltanto se si dimostra concretamente che la gestione del fenomeno del randagismo da parte dell’ente pubblico è stata carente. Per esempio, un numero insufficiente di strutture di accoglienza, la mancata attuazione di programmi di sterilizzazione o l’assenza di monitoraggio del territorio potrebbero rappresentare elementi idonei a provare la colpa dell’amministrazione.
Inoltre, una volta dimostrata questa inefficienza, il nesso causale tra l’omissione e il danno può essere provato attraverso il criterio della “concretizzazione del rischio”: ossia, se il rischio che si voleva prevenire (nel nostro caso, l’aggressione da parte del cane randagio) si è effettivamente verificato, ciò indica che una gestione corretta del servizio avrebbe probabilmente impedito il danno.
Conclusioni pratiche
La sentenza della Corte Suprema, quindi, chiarisce in modo decisivo il quadro giuridico entro cui i cittadini possono muoversi in caso di danni provocati da cani randagi. Non basta il danno subito: occorre una dimostrazione puntuale delle inefficienze nella gestione pubblica del fenomeno.
Questo principio tutela la pubblica amministrazione da richieste di risarcimento infondate, ma al contempo pone un importante obbligo di diligenza e responsabilità nella gestione del randagismo, a tutela della sicurezza pubblica.
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Avv. Igino Cappelli