

Il contratto di vitalizio assistenziale è uno strumento molto diffuso, soprattutto nelle famiglie: un figlio si impegna ad assistere il genitore anziano in cambio della nuda proprietà di un immobile. Tutto apparentemente lineare.
Ma c’è un elemento che può far crollare l’intero accordo: l’alea, cioè il rischio. Senza alea, il contratto è nullo.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 26823 del 6 ottobre 2025, ribadisce un principio rigoroso: il vitalizio assistenziale, pur essendo un contratto atipico e diverso dalla rendita vitalizia classica, deve contenere un elemento di incertezza. Le prestazioni a carico delle due parti devono essere comparabili, e al momento della stipula ci deve essere un’uguale probabilità di guadagno o di perdita per entrambe.
Nel caso esaminato, la beneficiaria aveva 87 anni, godeva di ottima salute, disponeva di una pensione più che sufficiente e non aveva bisogno di assistenza particolare. Il figlio, in cambio di una generica “assistenza morale”, riceveva la nuda proprietà di un immobile del valore di oltre 200.000 euro.
La Corte ha concluso che non c’era alcuna alea: era prevedibile che la beneficiaria, pur in buona salute, avesse una sopravvivenza limitata per ragioni anagrafiche, e le prestazioni del figlio non avevano un reale contenuto economico paragonabile al valore dell’immobile trasferito.
Il messaggio è chiaro: il vitalizio assistenziale non può essere usato come scorciatoia per trasferire immobili in famiglia senza una reale corrispettività. Se le prestazioni promesse sono sproporzionate rispetto al bene ceduto, il contratto è nullo. E gli altri familiari possono impugnarlo.
Corte Suprema di Cassazione – Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 26823 del 6 ottobre 2025
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Avv. Igino Cappelli