

Ok, ok, tutto facile quando la linea telefonica è ancora attiva. “Tutto facile” si fa per dire. Diciamo che hai letto tutti i miei articoli in merito alla questione della legittimità o meno delle linee telefoniche installate su proprietà private e ora ti è tutto più chiaro (grazie a me!); ma non trovi alcuna risposta in merito alle linee oramai dismesse.
Eccoti accontentata/o!
Innanzitutto, è necessaria una premessa: in base al Codice Civile, il proprietario di un fondo ha diritto di godere e disporre del suolo e dello spazio sovrastante in via esclusiva. Ne consegue che l’installazione di linee telefoniche sopra un fondo privato necessita di un titolo che la legittimi oppure di una previsione di legge che imponga un limite legale al diritto di proprietà. La normativa settoriale principale è il Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.lgs. 259/2003) che ha riordinato la materia, aggiornando il R.D. 1775/1933 e il DPR 156/1973.
Il secondo comma dell’art. 52 del Codice delle Comunicazioni elettroniche prevede che: “Il proprietario od il condominio non può opporsi all’appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell’immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini”.
Il successivo articolo 53, tuttavia, precisa che: “Fuori dei casi previsti dall’articolo 52, le servitù occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle opere considerate dall’articolo 51, sul suolo, nel sottosuolo o sull’area soprastante, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e della legge 1° agosto 2002, n. 166.
Dalla lettura comparata delle norme testé trascritte si deduce che l’installazione di una linea telefonica con appoggi e cavi aerei che serve anche altre abitazioni oltre a quelle (eventualmente) presenti nel fondo per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini che le abitano, necessita del consenso del proprietario del fondo o di una autorizzazione amministrativa.
Di conseguenza, quando la linea serve abitazioni terze ed estranee al proprietario del fondo, qualora manchi il consenso del proprietario e non sia stato emanato un valido atto amministrativo di imposizione della servitù, l’occupazione del fondo con pali o cavi telefonici è da ritenersi priva di titolo legittimo.
in tutti i casi in cui manca il consenso o un provvedimento amministrativo, il proprietario del fondo può chiedere la rimozione e/o lo spostamento a carico del gestore, senza corrispondere alcunché.
In alternativa può chiedere ilo risarcimento dei danni per l’illecita occupazione, se tali danni sono suscettibili di una valutazione economica; in altre parole, per ottenere il risarcimento del danno, non basta una condotta illecita, ma serve che essa generi dei danni.
E se la linea è dismessa da tempo?
Viene a cessare l’utilità dell’occupazione e quindi la Fibercop è sempre tenuta alla rimozione gratuita.
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CHI SONO E COSA FACCIO
Dal novembre 2013 esercito la professione forense come titolare dello Studio Legale Cappelli, occupandomi stabilmente di contenzioso civile e penale, responsabilità sanitaria, infortunistica, procedure esecutive mobiliari e immobiliari, contenzioso in materia di infrastrutture di telecomunicazione.
Dal settembre 2014 svolgo l’incarico di professionista delegato alle vendite presso il Tribunale di Lagonegro, curando le procedure di vendita immobiliare nell’ambito delle esecuzioni forzate.
Dal dicembre 2019 sono iscritto quale gestore della crisi da sovraindebitamento del consumatore e dell’impresa presso l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) costituito presso il foro di Lagonegro.
Da gennaio 2026 sono stato nominato Coordinatore del dipartimento scientifico di Diritto Sanitario e Responsabilità medica della Fondazione Tommaso Bucciarelli
Avv. Igino Cappelli