

C’è una categoria di persone che io bandirei dai centri abitati in perpetuo e li costringerei a vivere isolati, lontano dalla civiltà. Mi riferisco ai pedoni che volutamente incedono con passo lento, quando attraversano la strada, pensando che sia sempre un loro diritto quello di costringere gli automobilisti a fermarsi, per lasciarli passare.
Per carità, lo è, ma quando trovi il pedone che ti fissa anche negli occhi, con un’espressione di sfida, mi viene quasi voglia di premere il pedale dell’acceleratore.
Ho detto “quasi”.
A parte gli scherzi, chi tutela questi attaccabrighe non è la mia indiscutibile tempra morale (messa a dura prova, si capisce), ma l’ordinamento giuridico.
Anche l’ordinamento giuridico, tuttavia, mette dei limiti alla libertà del pedone di attraversare come e quando vuole. Per esempio, sappiamo tutti che l’attraversamento pedonale in alcune strade è vietato per legge, come in autostrada. Non tutti sanno, però, che anche in assenza di un divieto esplicito, l’attraversamento della strada da parte di un pedone non è sempre consentito e, nell’ipotesi in cui venisse investito, l’automobilista potrebbe non avere alcuna responsabilità.
Facciamo chiarezza: se l’automobilista “può” evitare l’impatto, allora “deve” farlo. Ovunque si trovi. Ci sono casi in cui, però, l’automobilista non ha la possibilità di arrestare la marcia del veicolo e altri casi in cui il comportamento del pedone contribuisce al suo investimento.
Ne parlo in maniera un po’ più semplice e scanzonata nell’episodio del mio podcast “Better Call Igino”, che ho linkato qui sotto. Se non riesci ad aprire il link, puoi trovarlo su tutte le principali piattaforme di podcast. Se vuoi approfondire, invece, buona lettura!
Partiamo dall’inizio.
Siamo abituati a pensare al pedone come alla parte debole, sempre tutelata. Ma non sempre è così.
Il Codice della Strada protegge sì il pedone, ma pretende anche prudenza e rispetto delle regole, proprio perché cammina in uno spazio condiviso con veicoli che possono causare danni gravissimi.
La tutela del pedone nasce da una pluralità di norme.
Innanzitutto, l’articolo 2054 del Codice Civile, che disciplina la responsabilità del conducente di veicoli:
Il comma 1 prevede che: “il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarlo.”
Significa che il conducente parte sempre da una presunzione di colpa, salvo che riesca a dimostrare di aver fatto di tutto per evitare l’incidente.
Questa norma si combina con il Codice della Strada, che agli articoli 190 e 191 detta regole precise sui comportamenti dei pedoni e sull’obbligo dei conducenti di fermarsi per consentire l’attraversamento.
In sintesi: il pedone è protetto, ma deve collaborare alla propria sicurezza.
Cosa succede se il pedone non presta prudenza?
Il pedone può essere corresponsabile o addirittura unico responsabile dell’incidente.
L’articolo 1227 del Codice Civile parla chiaro:
“Se il fatto colposo del creditore (in questo caso, del danneggiato) ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze.”
Tradotto: se il pedone ha tenuto un comportamento imprudente, il risarcimento può essere ridotto o escluso.
Vediamo due esempi concreti:
Fa da corollario a quanto illustarto sin qui il principio dell’affidamento limitato. Che vuol dire questo principio?
La giurisprudenza ha chiarito che l’automobilista non può fare totale affidamento sul corretto comportamento altrui, specie dei pedoni, che restano utenti deboli.
Tuttavia, quando la condotta del pedone è abnorme, imprevedibile e inevitabile, il conducente è esente da colpa.
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Avv. Igino Cappelli