

Il silenzio, in una controversia, è quasi sempre una strategia. Chi non risponde non si espone, non ammette, non nega. Guadagna tempo. E il tempo, quando dall’altra parte c’è un cantiere aperto, ha un prezzo che paga sempre lo stesso soggetto.
Il proprietario ha scritto. Ha allegato il permesso di costruire, ha indicato le date, ha spiegato che i conduttori ancorati alla facciata rendono materialmente impossibile l’intervento. Ha scritto di nuovo. Ha sollecitato.
Dall’altra parte, nulla.
Molti proprietari misurano la propria posizione sulla risposta che ricevono. È un errore di prospettiva. Il fatto che l’ordinamento valorizza è la ristrutturazione: l’intervento deliberato sul proprio immobile, assistito da titolo edilizio, che rende materialmente incompatibile la permanenza dei conduttori sulla parete.
La legge non richiede che l’esercente approvi la ristrutturazione. Descrive l’effetto opposto: la ristrutturazione lo obbliga a rimuovere o a collocare diversamente le condutture e gli appoggi. L’inerzia non è una valutazione negativa sull’intervento; è il rinvio di un adempimento.
C’è un fraintendimento diffuso, ed è la radice di molte rinunce. Il proprietario che scrive all’esercente della rete elettrica crede di formulare una richiesta, e interpreta il silenzio come un implicito diniego a cui rassegnarsi.
Ma la struttura del rapporto è rovesciata rispetto a come appare.
Il proprietario non domanda un’autorizzazione. Comunica che eserciterà una facoltà che l’ordinamento gli riconosce, e che l’esercizio di quella facoltà comporta, come conseguenza già prevista dalla legge, un onere per l’esercente.
La disciplina degli impianti elettrici afferma che il proprietario ha facoltà di eseguire sul suo fondo qualunque innovazione, costruzione o impianto, ancorché essi obblighino l’esercente dell’elettrodotto a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi.
Il verbo utilizzato dalla norma non è “consentano” e non è “richiedano la collaborazione di”. È “obblighino”.
La legge, cioè, non si limita a permettere l’innovazione: descrive espressamente l’effetto che essa produce sull’esercente, e lo qualifica come obbligo. L’inerzia, di fronte a un obbligo, ha un solo nome.
E la stessa norma aggiunge che il proprietario, per tutto questo, non è tenuto ad alcun indennizzo o rimborso a favore dell’esercente.
Il tempo trascorso senza risposta non estingue la facoltà del proprietario, che è manifestazione del diritto di proprietà e ne segue le sorti.
Il tempo trascorso senza risposta non rafforza la posizione dell’esercente. Il passaggio dei conduttori sulla parete è un peso funzionale al servizio, non un diritto reale che si consolidi con il possesso: la sua permanenza è tollerata finché il proprietario non innova, e cede quando il proprietario innova.
Il tempo trascorso senza risposta non converte in prezzo ciò che la legge dichiara gratuito.
Succede spesso. All’inerzia segue una proposta: l’intervento si può fare, previo versamento di un importo.
La risposta della legge è la stessa che sarebbe stata il primo giorno. Nessun indennizzo, nessun rimborso. La norma esclude entrambi, e li esclude proprio con riferimento alla rimozione e alla diversa collocazione delle condutture e degli appoggi.
Il fatto che la richiesta economica giunga al termine di mesi di attesa non le conferisce fondamento. L’esasperazione non è una fonte di obbligazione.
Se chiedono soldi: non si paga.
La regola cede solo di fronte a diverse pattuizioni stipulate all’atto della costituzione della servitù. È un’eccezione dai contorni netti: un accordo contestuale alla nascita del peso, non una condizione generale né una prassi successiva.
Chi afferma che una simile pattuizione esista deve dimostrarlo. Fino ad allora, vale la regola.
Se il pagamento è stato eseguito — per stanchezza, per fretta, per il calcolo freddo che il fermo cantiere costava di più — non è irrimediabile.
Chi paga una somma non dovuta ha diritto alla restituzione. Il termine per esercitare questo diritto è quello ordinario di dieci anni.
Un decennio. Il pagamento indebito non si convalida perché è stato fatto; resta senza causa, e resta ripetibile per tutto questo tempo.
Il silenzio dell’esercente non è una difesa: è l’inosservanza di un obbligo che la legge descrive espressamente. La facoltà del proprietario di eseguire una ristrutturazione sul proprio fondo non si consuma nell’attesa, e non si compra.
Se dopo il silenzio arriva una richiesta di denaro, la risposta è quella di sempre: nessun indennizzo, nessun rimborso. E se il denaro è già uscito, dieci anni sono il tempo per farlo tornare.
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Dal novembre 2013 esercito la professione forense come titolare dello Studio Legale Cappelli, occupandomi stabilmente di contenzioso civile e penale, responsabilità sanitaria, infortunistica, procedure esecutive mobiliari e immobiliari, contenzioso in materia di infrastrutture di telecomunicazione.
Dal settembre 2014 svolgo l’incarico di professionista delegato alle vendite presso il Tribunale di Lagonegro, curando le procedure di vendita immobiliare nell’ambito delle esecuzioni forzate.
Dal dicembre 2019 sono iscritto quale gestore della crisi da sovraindebitamento del consumatore e dell’impresa presso l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) costituito presso il foro di Lagonegro.
Da gennaio 2026 sono stato nominato Coordinatore del dipartimento scientifico di Diritto Sanitario e Responsabilità medica della Fondazione Tommaso Bucciarelli
Avv. Igino Cappelli