

Hai un pilone della linea elettrica piantato nel tuo terreno. Magari ce ne sono due, o tre, con i cavi che passano da uno all’altro attraversando la tua proprietà.
E tu ti chiedi: ma è legale? Possono farlo? Posso chiedere che li tolgano?
Se sei arrivato su questa pagina, probabilmente hai già cercato risposte altrove senza trovare nulla di chiaro. Bene: oggi ti dico quello che nessuno ti dice, compresa una cosa che potrebbe rovinare tutto se non la sai in tempo.
Partiamo dalle basi: la servitù di elettrodotto.
L’art. 1056 del codice civile stabilisce che ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche. Sembra una condanna senza appello. Ma non lo è, perché la legge pone delle condizioni precise.
Il Testo Unico sulle acque e sugli impianti elettrici (R.D. 1775/1933) chiarisce che l’obbligo del proprietario di dare passaggio esiste solo quando il gestore abbia ottenuto l’autorizzazione dall’autorità competente. Senza questa autorizzazione, il gestore non ha diritto di piazzare un bel niente sulla tua proprietà.
Come si costituisce la servitù di elettrodotto per i piloni.
La servitù di elettrodotto – che comprende non solo i cavi, ma anche i piloni, i tralicci, le cabine di trasformazione e tutti gli appoggi necessari – può essere costituita in tre modi legittimi.
Il primo è l’accordo volontario tra il gestore e il proprietario del fondo.
Il secondo è il procedimento amministrativo: l’autorizzazione all’impianto dell’elettrodotto, seguita – in caso di rifiuto del proprietario – da una sentenza costitutiva del giudice civile oppure da un provvedimento espropriativo. L’autorizzazione è il presupposto necessario: senza di essa, il giudice non può pronunciare la sentenza costitutiva perché manca il fondamento stesso della domanda.
Il terzo è l’usucapione, di cui ti parlo fra poco.
Se il pilone è lì senza autorizzazione e senza il tuo consenso: è un illecito permanente.
Ecco il punto centrale. Se nessuno ti ha mai chiesto il permesso e non esiste alcun provvedimento amministrativo che legittimi la presenza di quel pilone nel tuo terreno, l’installazione è abusiva. Non esiste una “servitù di fatto”. Non esiste un diritto acquisito per il solo fatto di aver piantato un pilone. La Cassazione lo ha ribadito più volte: l’apprensione sine titulo di un fondo privato per la realizzazione di un elettrodotto non determina la costituzione di una servitù. Punto.
Il proprietario, in questa situazione, ha pieno diritto di chiedere la rimozione dei piloni, la riduzione in pristino dello stato dei luoghi e il risarcimento del danno per l’occupazione illegittima subita.
E se il gestore prova a difendersi dicendo “ma posso chiedere la servitù coattiva”, sappi che non può farlo senza aver prima ottenuto l’autorizzazione amministrativa. Non può saltare il primo stadio e andare direttamente dal giudice. Non funziona così.
E adesso, la cosa che può rovinare tutto: l’usucapione ventennale.
Se quel pilone è nel tuo terreno da più di vent’anni – o lo era nel terreno del precedente proprietario, che poi lo ha venduto a te – il gestore potrebbe aver acquistato la servitù per usucapione.
L’usucapione opera su un piano completamente diverso rispetto all’autorizzazione amministrativa. È un acquisto a titolo originario: il diritto nasce dal possesso prolungato, continuo, pubblico e pacifico per almeno vent’anni. E la Cassazione (Sez. II, sent. n. 29580 del 18 novembre 2024) ha confermato che la servitù di elettrodotto può essere acquistata per usucapione anche quando il Comune non ha autorizzato l’installazione.
Se l’usucapione matura, gli effetti retroagiscono all’inizio del possesso: il che significa che l’illecito permanente scompare retroattivamente. Non solo cade la pretesa di rimozione, ma crolla anche il diritto al risarcimento del danno.
Come si difende il proprietario dall’usucapione?
L’unico modo è agire in giudizio prima che scadano i vent’anni. La semplice diffida stragiudiziale – una raccomandata, una PEC – non basta a interrompere il termine dell’usucapione. Servono atti con vocazione giudiziale: un ricorso, una citazione, un atto che porti la questione davanti al giudice.
C’è poi un aspetto probatorio da tenere presente: il gestore che eccepisce l’usucapione ha l’onere di dimostrare quando il possesso è iniziato. Se non riesce a provare con certezza la data di installazione del pilone, l’eccezione cade. Le prove possono essere documentali (registri interni, date di attivazione) ma anche testimoniali o presuntive, e la giurisprudenza non è particolarmente severa su questo punto.
Un diritto che resta sempre: lo spostamento a spese del gestore.
Anche quando la servitù è legittimamente costituita – per qualsiasi titolo, usucapione compresa – il proprietario conserva il diritto di eseguire qualsiasi innovazione, costruzione o impianto sul proprio fondo, anche se ciò comporti lo spostamento del pilone. Le spese sono sempre a carico del gestore (art. 122, comma 4, R.D. 1775/1933). L’unica condizione è offrire, dove possibile, un percorso alternativo per l’esercizio della servitù.
Cosa fare in concreto.
Se hai uno o più piloni della linea elettrica nel tuo terreno, la cosa più importante è questa: agisci subito. Ogni giorno che passa ti avvicina al rischio dell’usucapione ventennale. Fai verificare se esiste un titolo legittimo (convenzione, provvedimento amministrativo, sentenza). Se non esiste, la strada è aperta per la rimozione integrale.
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CHI SONO E COSA FACCIO
Dal novembre 2013 esercito la professione forense come titolare dello Studio Legale Cappelli, occupandomi stabilmente di contenzioso civile e penale, responsabilità sanitaria, infortunistica, procedure esecutive mobiliari e immobiliari, contenzioso in materia di infrastrutture di telecomunicazione.
Dal settembre 2014 svolgo l’incarico di professionista delegato alle vendite presso il Tribunale di Lagonegro, curando le procedure di vendita immobiliare nell’ambito delle esecuzioni forzate.
Dal dicembre 2019 sono iscritto quale gestore della crisi da sovraindebitamento del consumatore e dell’impresa presso l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) costituito presso il foro di Lagonegro.
Avv. Igino Cappelli