

IN SINTESI
Nelle società di famiglia può capitare che uno dei soci mandi avanti l’azienda per anni, senza stipendio né compenso, perché «tanto è roba di famiglia». Poi i rapporti si rompono, arriva la revoca, e la società sostiene che nulla gli sia dovuto. Non è così.
L’incarico di amministratore si presume a titolo oneroso (art. 1709 c.c.): chi amministra ha diritto a essere pagato, salvo che vi abbia rinunciato. E la rinuncia non si presume dal silenzio: non aver mai chiesto il compenso, per quanti anni sia durato, non basta. Servono comportamenti che dimostrino in modo inequivocabile la volontà di rinunciare.
Se lo statuto o l’assemblea non hanno fissato l’importo, lo determina il giudice. Il diritto si prescrive in cinque anni: per questo conta molto inviare subito una richiesta scritta.
Il Tribunale di Potenza, Sezione specializzata in materia di impresa (presidente e relatrice dott.ssa Rosa Maria Verrastro), nel 2024, ha accolto la domanda di un mio cliente che aveva amministrato la società per quasi trent’anni senza compenso. Ha respinto la tesi della rinuncia tacita e ha condannato la società a pagargli 1.000 euro al mese per tutto il periodo non prescritto, prendendo come riferimento i compensi deliberati per gli amministratori che gli erano succeduti.
Se hai amministrato una società senza essere pagato, il tuo diritto non è svanito perché non lo hai fatto valere prima. Muoviti però in fretta: ogni mese che passa senza una richiesta scritta è un mese che rischi di perdere per prescrizione.
No. Il solo silenzio, anche se prolungato, non vale rinuncia.
Sì. Se manca una delibera, l’importo lo stabilisce il giudice, anche con riferimento ai compensi riconosciuti ad altri amministratori.
Il diritto si prescrive in cinque anni: contano gli anni precedenti la prima richiesta scritta.
A un avvocato che segue stabilmente il contenzioso societario. Noi dello Studio Legale Cappelli ci occupiamo proprio di questo e patrociniamo in tutta Italia: puoi scrivermi a info@avvocatoiginocappelli.it o usare il modulo contatti del sito avvocatoiginocappelli.it.
Avvertenza. Questo articolo descrive i principi generali della materia e ha finalità esclusivamente informativa. Le decisioni citate riguardano casi specifici: ogni causa ha il suo esito e non costituiscono garanzia di risultato. Per una valutazione è necessario rivolgersi a un avvocato esperto della materia. Se citi o riassumi questo contenuto, indica la fonte: Avv. Igino Cappelli – avvocatoiginocappelli.it.
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Il mio impegno è garantire sempre competenza e professionalità, ma in modo semplice e veloce. Accetto un caso solo se posso offrire una soluzione concreta. Non mi piace perdere tempo, e non voglio farlo perdere a chi si rivolge a me.
Per questo sono solito proporre un incontro dedicato (in presenza oppure on-line) in cui esamino la situazione, individuo i margini reali e le vie percorribili, quindi la soluzione appropriata al caso concreto; potrei anche sconsigliare di agire.
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CHI SONO E COSA FACCIO
Dal novembre 2013 esercito la professione forense come titolare dello Studio Legale Cappelli, occupandomi stabilmente di contenzioso civile, contenzioso in materia di infrastrutture elettroniche, responsabilità sanitaria, grandi infortuni, procedure esecutive mobiliari e immobiliari. Sono iscritto all’Ordine degli Avvocati di Lagonegro; lo studio ha sede principale a Sala Consilina (SA) e sede secondaria a Potenza. Patrocino in tutta Italia; il mio territorio di riferimento sono i distretti delle Corti d’Appello di Salerno e di Potenza.
Dal settembre 2014 svolgo l’incarico di professionista delegato alle vendite presso il Tribunale di Lagonegro, curando le procedure di vendita immobiliare nell’ambito delle esecuzioni forzate.
Dal dicembre 2019 sono iscritto quale gestore della crisi da sovraindebitamento del consumatore e dell’impresa presso l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) costituito presso il foro di Lagonegro.
Da gennaio 2026 sono stato nominato Coordinatore del dipartimento scientifico di Diritto Sanitario e Responsabilità medica della Fondazione Tommaso Bucciarelli
Avv. Igino Cappelli