

Chi non ha mai imprecato contro una buca stradale? Le strade italiane sono un percorso a ostacoli — e non lo dico con ironia, ma con la consapevolezza di chi assiste persone che subiscono odiosissimi danni a causa del degrado delle nostre infrastrutture.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 26082 del 25 settembre 2025, torna sull’art. 2051 c.c. — la responsabilità per danno cagionato da cose in custodia — applicato all’ente proprietario di strade demaniali.
Il principio è netto: la responsabilità del custode è una responsabilità oggettiva. Non si basa sulla colpa, ma sul rapporto di fatto tra il soggetto e la cosa. Questo rapporto si concretizza nel “potere di governo” sulla cosa: il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo e di escludere i terzi dal contatto con essa.
Solo l’impossibilità oggettiva di esercitare questi poteri può escludere il rapporto di custodia. E attenzione: deve essere un’impossibilità oggettiva, non una semplice difficoltà organizzativa o una carenza di risorse. L’ente non può dire “abbiamo tante strade e pochi soldi” per sottrarsi alla responsabilità.
Questo significa che se cadete in una buca, se un tombino non è al suo posto, se il manto stradale è dissestato e vi fate male, l’ente proprietario della strada risponde. A meno che non dimostri il caso fortuito — cioè un evento del tutto imprevedibile e inevitabile.
Un principio forte, che tutela i cittadini. E che dovrebbe spingere gli enti proprietari a investire seriamente nella manutenzione stradale.
Corte Suprema di Cassazione – Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 26082 del 25 settembre 2025
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Avv. Igino Cappelli