

Tutti noi sappiamo che un brutto incidente stradale può causare la diminuzione della capacità lavorativa di chi ne è stato vittima. È legittimo chiedersi, infatti, almeno una volta nella vita, magari dopo aver evitato per un pelo un sinistro stradale: “Se dopo un incidente non riesco più a lavorare e perdo il posto, chi mi risarcisce quel danno?”
La risposta dipende da che tipo di evento ha causato le lesioni:
Capire bene questa distinzione serve a evitare che l’amico, lo zio o il conoscente di turno ti faccia venire mille dubbi e perdere fiducia nel tuo avvocato, se tu o qualcuno a te vicino si trovi in questa situazione.
Partiamo dall’inizio. Bisogna innanzitutto distinguere gli infortuni sul lavoro dagli gli infortuni “puri”, ossia che accadono in circostanze che non sono connesse all’attività lavorativa.
Quando si verifica un infortunio sul lavoro, se il lavoratore è assicurato, interviene l’INAIL.
L’assicurazione INAIL copre gli infortuni avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro con esiti (anche) di inabilità temporanea o permanente: è la definizione del T.U. INAIL – art. 2 d.P.R. 1124/1965.
Che cosa paga INAIL (in estrema sintesi)?
Dopo la riforma del 2000, l’INAIL indennizza il danno biologico “INAIL” secondo soglie e modalità previste dall’art. 13 d.lgs. 38/2000:
Si può chiedere anche un risarcimento al datore di lavoro?
In linea generale, l’assicurazione INAIL esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro, con eccezioni e regole specifiche previste dall’art. 10 d.P.R. 1124/1965.
In più, l’INAIL può agire in regresso contro i responsabili nei casi previsti (art. 11 T.U.).
Nella pratica, quando ricorrono i presupposti della responsabilità datoriale (es. violazione degli obblighi di sicurezza e tutela dell’integrità del lavoratore: art. 2087 c.c.), ciò che si discute in sede civile è spesso il cosiddetto danno differenziale:
cioè la parte di danno che eccede (o non coincide con) quanto indennizzato dall’INAIL, perché INAIL non è un “risarcimento pieno” di tutte le voci.
Nel caso di Incidente stradale durante il percorso casa/lavoro chi risarcisce il danno?
Lo stesso incidente stradale può essere, giuridicamente, anche un infortunio sul lavoro c.d. in itinere, ossia che avviene durante il percorso casa/lavoro; la disciplina è stata introdotta dall’art. 12 d.lgs. 38/2000 (che innesta la tutela INAIL su specifiche norme del T.U.).
Cosa succede in concreto:
Cosa succede, invece, in caso di Incidente stradale NON in itinere; cosa posso fare se non sarò più in grado di lavorare?
Qui il quadro cambia nettamente: se non è in itinere, cioè se non si verifica durante il percorso casa/lavoro, l’INAIL normalmente non interviene.
Il danneggiato chiede tutto (nei limiti di prova e regole civilistiche) al responsabile e al suo assicuratore RCA.
Si tratta del danno da perdita di capacità lavorativa specifica e rientra nella categoria più ampia del danno patrimoniale (lucro cessante e/o perdita della capacità di guadagno), che si prova e si quantifica guardando:
Per i sinistri stradali, un riferimento specifico per i criteri sul reddito è l’art. 137 del Codice delle assicurazioni (parametri su base triennale e clausola “non inferiore a tre volte l’ammontare annuo dell’assegno/pensione sociale” nei casi previsti dal comma 3).
4.3 Cosa ha detto la Cassazione di recente (molto utile in casi di “perdita lavoro”)
In conclusione,
se perdo il lavoro per infortunio sul lavoro:
Se perdo il lavoro per incidente stradale in itinere:
Se perdo il lavoro per incidente stradale non in itinere:
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Avv. Igino Cappelli