

Stai per ristrutturare casa. Hai già il progetto, l’impresa, i permessi. E poi alzi lo sguardo sulla facciata e li vedi: i cavi della linea elettrica.
E qui nasce la domanda che tutti si fanno: ma se devo toglierli per fare i lavori, pago io?
La risposta breve è: no.
La risposta lunga è quello che stai per leggere, e ti conviene leggerlo fino in fondo perché scoprirai che i tuoi diritti sono molto più ampi di quanto immagini.
La norma che devi conoscere: l’art. 122 del R.D. 1775/1933.
Il Testo Unico sulle acque e sugli impianti elettrici, al quarto comma dell’art. 122, stabilisce un principio chiarissimo: il proprietario ha facoltà di eseguire sul suo fondo qualunque innovazione, costruzione o impianto, anche quando ciò obblighi l’esercente dell’elettrodotto a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi. E – attenzione – senza che il proprietario debba pagare alcun indennizzo o rimborso a favore dell’esercente.
Tradotto in parole ancora più semplici: se devi ristrutturare la facciata, rifare l’intonaco, montare un cappotto termico o qualsiasi altra innovazione, e i cavi della linea elettrica ti intralciano, il gestore è obbligato a toglierli, spostarli o interrarli. A sue spese. Tu non devi tirare fuori un centesimo.
Ma vale solo per i cavi dell’Enel?
No. Il principio si applica a tutti i cavi elettrici ancorati alle pareti esterne di un edificio, indipendentemente dal soggetto che gestisce la linea. Parliamo di cavi della rete elettrica di distribuzione (gestita da E-Distribuzione, ex Enel Distribuzione), di cavi dell’illuminazione pubblica (gestita dal Comune direttamente o tramite un concessionario), e di qualunque altra conduttura elettrica che grava sulla facciata del tuo immobile.
E se il gestore ti chiede dei soldi per spostare i cavi? Non accettare.
Succede più spesso di quanto pensi. Ti metti in contatto con il gestore, chiedi lo spostamento dei cavi per fare i lavori, e ti arriva un preventivo con importi che variano da qualche centinaio a qualche migliaio di euro. Come se fosse un favore che ti stanno facendo.
Ecco, sappi che quel preventivo non ha alcuna base giuridica. La legge – art. 122, comma 4, R.D. 1775/1933 – esclude in modo assoluto ogni spesa a carico del proprietario del fondo servente per la rimozione e il diverso collocamento dei cavi elettrici.
Se hai già pagato, non dispera: puoi chiedere la restituzione di quanto versato entro il termine ordinario di prescrizione decennale.
Il principio vale qualunque sia il titolo della servitù.
Questo è un punto fondamentale. Non importa come la servitù di elettrodotto sia stata costituita: per convenzione, per provvedimento amministrativo, per sentenza del giudice, o addirittura per usucapione. Il diritto del proprietario di ottenere la rimozione o il diverso collocamento dei cavi a spese del gestore resta sempre uguale.
La giurisprudenza di legittimità è consolidata sul punto: la disciplina dell’art. 122 del T.U. non è influenzata dal modo di costituzione della servitù. Anche nel caso in cui la servitù sia stata acquistata per usucapione, il trasferimento di essa in luogo diverso resta disciplinato dall’art. 122, che pone a carico dell’esercente le spese dello spostamento.
E a maggior ragione – questo lo aggiungo io – il principio vale quando la servitù non è stata costituita, perché in quel caso il proprietario ha una posizione ancora più forte: può chiedere non solo lo spostamento, ma la rimozione integrale.
L’unica condizione: offrire un percorso alternativo, dove possibile.
Il quinto comma dell’art. 122 prevede che il proprietario debba offrire all’esercente, per quanto possibile, un altro luogo adatto all’esercizio della servitù. Non si tratta di un obbligo assoluto – la legge dice “in quanto sia possibile” – ma di una condizione di ragionevolezza. Se esiste un percorso alternativo praticabile, il proprietario deve indicarlo. Ma le spese per la ricollocazione restano sempre a carico del gestore.
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CHI SONO E COSA FACCIO
Dal novembre 2013 esercito la professione forense come titolare dello Studio Legale Cappelli, occupandomi stabilmente di contenzioso civile e penale, responsabilità sanitaria, infortunistica, procedure esecutive mobiliari e immobiliari, contenzioso in materia di infrastrutture di telecomunicazione.
Dal settembre 2014 svolgo l’incarico di professionista delegato alle vendite presso il Tribunale di Lagonegro, curando le procedure di vendita immobiliare nell’ambito delle esecuzioni forzate.
Dal dicembre 2019 sono iscritto quale gestore della crisi da sovraindebitamento del consumatore e dell’impresa presso l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) costituito presso il foro di Lagonegro.
Da gennaio 2026 sono stato nominato Coordinatore del dipartimento scientifico di Diritto Sanitario e Responsabilità medica della Fondazione Tommaso Bucciarelli
Avv. Igino Cappelli