
Chi concede l’installazione di un traliccio o di antenne sul proprio immobile stipula un contratto che, di regola, non riguarda soltanto la struttura, ma anche quanti operatori potranno servirsene. È un dettaglio che sembra secondario e che invece definisce il perimetro dell’accordo. Quando su quella struttura si appoggiano più operatori di quelli previsti, non si tratta di una semplice variazione tecnica: si tocca l’oggetto stesso del contratto. Queste pagine spiegano cos’è il numero pattuito di operatori e su quali basi giuridiche poggia il vincolo che lo fissa.
Il rapporto tra il proprietario dell’immobile e chi installa la struttura può assumere forme diverse. Può trattarsi di una locazione, di un diritto di superficie, di una servitù, di un comodato o di un contratto atipico di ospitalità o coubicazione. Al di là del nome, ciò che conta è che con quel contratto il proprietario concede a un altro soggetto, spesso una società proprietaria e gestrice della torre, la facoltà di collocare impianti e, entro certi limiti, di ospitarvi operatori di comunicazione elettronica.
Proprio perché la struttura ospitante è una sola e gli operatori interessati possono essere molti, il contratto tende a definire il perimetro dell’ospitalità: quanti soggetti possono appoggiarsi, con quali facoltà e a quali condizioni. Quel perimetro non è un dettaglio accessorio: è parte dell’oggetto del contratto, cioè della cosa che le parti hanno inteso scambiarsi.
Stabilire un numero massimo di operatori risponde a interessi concreti del proprietario. Ne va del corrispettivo, che spesso è calibrato sul numero di soggetti ospitati; ne va del carico che la struttura è chiamata a sopportare, tema che si intreccia con la sicurezza strutturale; ne va, più in generale, della misura del sacrificio che il proprietario ha accettato di sostenere sul proprio bene.
Quando gli operatori effettivamente presenti superano quelli convenuti, il proprietario si trova a sopportare un utilizzo del proprio immobile più intenso di quello per cui ha prestato il consenso e per cui, di regola, è stato pattuito il corrispettivo. Il consenso prestato per un certo assetto non copre, di per sé, un assetto diverso e più gravoso.
Il principio cardine è che il contratto vincola le parti a ciò che hanno stabilito. Lo afferma l’art. 1372 del codice civile: il contratto ha forza di legge tra le parti. Il perimetro dell’ospitalità, una volta fissato, è quindi legge del rapporto, e non può essere unilateralmente ampliato da chi ospita gli operatori.
Chi non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, secondo la regola generale dell’art. 1218 del codice civile in tema di responsabilità per inadempimento. E poiché il numero di operatori rientra nell’oggetto del contratto, ospitarne più del pattuito integra, sul piano dei principi, un inadempimento dell’obbligazione assunta.
Nei contratti a prestazioni corrispettive, l’inadempimento apre le porte al rimedio della risoluzione, previsto dall’art. 1453 del codice civile, temperato però dall’art. 1455, secondo cui il contratto non si risolve se l’inadempimento ha scarsa importanza avuto riguardo all’interesse dell’altra parte. Se l’inadempimento abbia o meno rilievo sufficiente è una valutazione che dipende dalle circostanze del singolo rapporto.
Vi è poi un ulteriore profilo. La porzione di struttura occupata dagli operatori eccedenti il numero convenuto risulta utilizzata al di fuori del titolo che il proprietario aveva concesso: sul piano dei principi, si tratta di un’occupazione priva di titolo per la parte che oltrepassa il perimetro pattuito. Anche questo è un aspetto che va accertato in concreto, sulla base del testo contrattuale e dell’assetto effettivo.
I due profili non vivono separati. Ogni operatore ospitato oltre il previsto non aggrava soltanto il rapporto contrattuale: aggiunge apparati e, quindi, carichi e superficie esposta al vento su una struttura dimensionata per un assetto diverso. Il numero degli operatori e la tenuta strutturale sono due facce dello stesso interesse del proprietario a che il proprio bene sia utilizzato entro i limiti per cui ha prestato il consenso. Chi volesse approfondire il primo aspetto trova un’analisi dedicata nell’articolo sul carico strutturale delle torri e delle antenne.
il numero di operatori ammessi a servirsi di un traliccio o di un’antenna non è una clausola di stile: definisce l’oggetto del contratto e la misura del consenso prestato dal proprietario. Ospitarne di più significa, sul piano dei principi, eccedere quel perimetro, con le conseguenze che l’ordinamento ricollega all’inadempimento e all’utilizzo di un bene oltre il titolo concesso.
Se ciò dia luogo a un rimedio, e a quale, dipende dal contenuto del singolo contratto e dalla situazione di fatto: elementi che vanno letti e valutati uno per uno. Per l’esame della propria posizione è necessario rivolgersi a un legale.
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Dal novembre 2013 esercito la professione forense come titolare dello Studio Legale Cappelli, occupandomi stabilmente di contenzioso civile e penale, responsabilità sanitaria, infortunistica, procedure esecutive mobiliari e immobiliari, contenzioso in materia di infrastrutture di telecomunicazione.
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Avv. Igino Cappelli