

Cosa fare quando uno o più pali della Telecom (ora Fibercop), che si trovano nella tua proprietà, sono pericolosamente pendenti?
Fra un momento te lo dico.
Prima voglio dirti, però, che la Telecom non aveva alcun diritto di installare quella linea telefonica nella tua proprietà senza il tuo consenso o senza un’autorizzazione amministrativa.
Oltre al caso dei pali pericolanti, è utile sapere che la normativa sulle linee telefoniche installate su proprietà privata è molto chiara: se manca una servitù regolarmente costituita o un provvedimento amministrativo che legittimi l’occupazione, il gestore (oggi Fibercop S.p.A.) non ha alcun diritto di occupare il fondo.
Innanzitutto, è necessaria una premessa: in base al Codice Civile, il proprietario di un fondo ha diritto di godere e disporre del suolo e dello spazio sovrastante in via esclusiva. Ne consegue che l’installazione di linee telefoniche sopra un fondo privato necessita di un titolo che la legittimi oppure di una previsione di legge che imponga un limite legale al diritto di proprietà. La normativa settoriale principale è il Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.lgs. 259/2003) che ha riordinato la materia, aggiornando il R.D. 1775/1933 e il DPR 156/1973.
Il secondo comma dell’art. 52 del Codice delle Comunicazioni elettroniche prevede che: “Il proprietario od il condominio non può opporsi all’appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell’immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini”.
Il successivo articolo 53, tuttavia, precisa che: “Fuori dei casi previsti dall’articolo 52, le servitù occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle opere considerate dall’articolo 51, sul suolo, nel sottosuolo o sull’area soprastante, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e della legge 1° agosto 2002, n. 166.
Dalla lettura comparata delle norme testé trascritte si deduce che l’installazione di una linea telefonica con appoggi e cavi aerei che serve anche altre abitazioni oltre a quelle (eventualmente) presenti nel fondo per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini che le abitano, necessita del consenso del proprietario del fondo o di una autorizzazione amministrativa.
Di conseguenza, quando la linea serve abitazioni terze ed estranee al proprietario del fondo, qualora manchi il consenso del proprietario e non sia stato emanato un valido atto amministrativo di imposizione della servitù, l’occupazione del fondo con pali o cavi telefonici è da ritenersi priva di titolo legittimo.
in tutti i casi in cui manca il consenso o un provvedimento amministrativo, il proprietario del fondo può chiedere la rimozione e/o lo spostamento a carico del gestore, senza corrispondere alcunché.
In alternativa può chiedere il risarcimento dei danni per l’illecita occupazione, se tali danni sono suscettibili di una valutazione economica; in altre parole, per ottenere il risarcimento del danno, non basta una condotta illecita, ma serve che essa generi dei danni.
C’è anche un altro caso in cui è possibile ottenere il risarcimento, ossia quando i cavi sono attaccati alla parete di un edificio sulla quale sono presenti aperture. Per saperne di più, leggi questo articolo. che ho scritto io, e che puoi trovare al seguente link (se non si apre, visita direttamente il mio sito; clicca su “Aree di competenza” e poi su “Pali Telecom”) : https://www.avvocatoiginocappelli.it/i-cavi-del-telefono-ancorati-alle-mura-di-casa-le-soluzioni-definitive/
Se parlo di queste cose, è perché me ne occupo e so cosa dico. Se vuoi che ti aiuti, al termine dell’articolo ho indicato tutte le istruzioni per contattarmi.
Per approfondire l’argomento, puoi leggere:
– “La rimozione dei pali della linea telefonica dal tuo fondo non è a carico del proprietario”
“La questione dei pali della Telecom spiegata bene”
https://www.avvocatoiginocappelli.it/la-questione-dei-pali-della-telecom-spiegata-bene/
– “I cavi del telefono ancorati alle mura di casa: le soluzioni definitive”
– “il risarcimento per illecita occupazione da linea telefonica e i suoi effetti”
tutti disponibili su www.avvocatoiginocappelli.it
Puoi anche fare a meno di leggere il testo che segue; se vuoi, puoi ascoltare l’episodio del mio podcast “Better Call Igino” in cui parlo delle stesse cose.
Ma ora veniamo alla soluzione che ti avevo promesso: ti consiglio di chiamare i Vigili del Fuoco, i quali a loro volta interverranno per una messa in sicurezza e poi contatteranno loro stessi il gestore della linea telefonica, pretendendo un intervento immediato (che avverrà in pochi giorni).
Puoi anche contattare direttamente la Fibercop SpA al seguente numero verde, attivo 24 ore su 24. 800.41.50.42
Mi raccomando, non devi versare nulla, anche se te lo chiedono. Ricorda: l’occupazione è illecita oltre che illegittima, per cui la Fibercop non ha alcun titolo per chiederti dei soldi.
PER UNA CONSULENZA CON ME, inviami un’e-mail all’indirizzo: info@avvocatoiginocappelli.it , spiegando brevemente il tuo problema
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CHI SONO E COSA FACCIO
Dal novembre 2013 esercito la professione forense come titolare dello Studio Legale Cappelli, occupandomi stabilmente di contenzioso civile e penale, responsabilità sanitaria, infortunistica, procedure esecutive mobiliari e immobiliari, contenzioso in materia di infrastrutture di telecomunicazione.
Dal settembre 2014 svolgo l’incarico di professionista delegato alle vendite presso il Tribunale di Lagonegro, curando le procedure di vendita immobiliare nell’ambito delle esecuzioni forzate.
Dal dicembre 2019 sono iscritto quale gestore della crisi da sovraindebitamento del consumatore e dell’impresa presso l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) costituito presso il foro di Lagonegro.
Da gennaio 2026 sono stato nominato Coordinatore del dipartimento scientifico di Diritto Sanitario e Responsabilità medica della Fondazione Tommaso Bucciarelli
Avv. Igino Cappelli